È entrato in vigore il 1° gennaio scorso l’articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. “legge di bilancio 2017″) recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017”. Il citato comma 460 ha modificato, appunto dall’1 gennaio 2018, la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal DPR n. 380/2001 “Testo Unico Edilizia” devolvendoli esclusivamente e senza vincoli temporali all’urbanizzazione e alla manutenzione del territorio.
L’articolo 1, comma 461, poi, della citata Legge n. 232/2016, conseguentemente, ha previsto l’abrogazione a decorrere sempre dal 1° gennaio 2018 dell’art. 2, comma 8 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, più volte prorogato negli anni che consentiva l’utilizzo dei proventi per il finanziamento di spese correnti. Occorre, poi, ricordare che non può più essere utilizzato l’art. 1, comma 737 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che per gli anni 2016 e 2017 aveva consentito ai comuni di utilizzare una quota sino 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.
Il citato articolo 1, comma 460 della legge n. 232/2016 entrata in vigore dal 1 gennaio 2018 destina i proventi edilizi in particolare a:
Tra l’altro, l’ultima destinazione del precedente elenco è stata inserita dal Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (c.d. “Decreto Fiscale”) convertito dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172.
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