Più vicina l’adozione del glossario unico delle opere edilizie; dopo un anno di attesa, infatti, sta per arrivare un primo elenco delle opere edilizie realizzabili in edilizia libera.
L’elenco, previsto dalla disciplina sulla Scia (D.lgs. 222/2016), dovrebbe garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale ed essere consultabile in modo agevole anche dai non addetti ai lavori grazie ad una tabella con l’individuazione della categoria di intervento a cui appartiene un’opera edilizia e del conseguente regime giuridico.
Tuttavia, visto l’elevato numero e la disomogeneità delle opere edilizie da includere, è stato stabilito di predisporre, in fase di prima attuazione, un glossario contenente l’elenco delle principali opere edilizie realizzabili in attività edilizia libera. Per le opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA alternativa al permesso di costruire, gli elenchi saranno adottati in seguito.
Il primo glossario è un elenco non esaustivo delle principali opere, suddiviso in ‘opera’ ed ‘elemento’.
Ad esempio, per interventi su ‘le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici’ si intendono le opere di installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento dei seguenti elementi:
– opera per arredo da giardino (es. barbecue in muratura/ fontana/muretto/scultura/fioriera, panca) e assimilate;
– gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo;
– pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo;
– ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo;
– tenda, tenda a pergola, pergotenda, copertura leggera di arredo;
– elemento divisorio verticale non in muratura, anche di tipo ornamentale e similare.
Tra “gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio” vengono indicati i seguenti elementi:
– ascensore, montacarichi;
– servoscala e assimilabili:
– rampa;
– apparecchio sanitario e impianto igienico e idro-sanitario;
– dispositivi sensoriali.
Il glossario dovrebbe chiudere il cerchio delle semplificazioni in materia di edilizia iniziate con il Dlgs 222/2016 che ha modificato il Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001). Ricordiamo che il Decreto ha ridotto da sette a cinque le procedure edilizie principali (edilizia libera, Cila, Scia, permesso di costruire e Scia alternativa al permesso di costruire).
Inoltre, l’allegato al Dlgs 222/2016 contiene una tabella che indica la procedura richiesta per ogni lavoro. Tuttavia, essendo organizzata in base alle procedure e ai titoli abilitativi, tale tabella non permette una consultazione immediata; per questa ragione si è optato per la realizzazione del glossario unico che esplicita in un elenco (non esaustivo) gli interventi principali che si possono realizzare con un determinato titolo abilitativo.
Un’iniziativa simile a quella del glossario unico è stata la redazione delle 42 definizioni standardizzate allegate al Regolamento edilizio tipo. Le definizioni individuano, in un modo che sarà pressochè lo stesso in tutta Italia, cosa si intende per superficie, edificio, soppalco, veranda, tettoia e molto altro ancora.