La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta, ossia il 16 luglio 2022.
Con specifico riferimento al settore dei lavori pubblici, al di là di talune modificazioni di carattere formale, essa contiene alcune novità rispetto al testo del decreto legge
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In particolare, all’art. 26 del d.l. n. 50/2022 sono state introdotte talune modificazioni che chiariscono l’estensione dell’applicazione delle misure ivi previste anche agli appalti pubblici dei settori speciali e, per quanto compatibili, a quelli dei settori della difesa e della sicurezza.
Con riferimento ai primi, per effetto delle modifiche operate in sede di conversione al primo periodo del citato comma 12, il meccanismo di aggiornamento infrannuale, di cui all’art. 26, già previsto per le società del Gruppo FS e dell’Anas, trova oggi espressa applicazione nei confronti di tutti i soggetti operanti nei settori speciali, cioè quelli “di cui al capo I del titolo V parte II del medesimo decreto legislativo n. 50/2016”, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e solo ove detti soggetti non applichino i prezzari regionali.
A questi ultimi, tra l’altro, al pari di quanto previsto per ANAS e le società gruppo FS, non si applicherà il meccanismo di rialzo transitorio fino al 20%, di cui al comma 3.
Al contempo, si evidenzia che l’aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso potrà essere anche immediato, non dovendo tali enti attendere l’emanazione delle linee guida per l’omogenea redazione e aggiornamento dei prezzari regionali, di cui all’art. 29, comma 12 del Dl Sostegni ter n. 4/2022.
Con riguardo, invece, agli appalti dei settori della difesa e della sicurezza, in sede di conversione è stato aggiunto nel corpo della norma in commento il nuovo comma 12-bis, in base al quale tutte le previsioni dell’art. 26 si applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti pubblici stipulati ai sensi del d.lgs. n. 208/2011.
Per quanto riguarda l’art. 27 del d.l. n. 50/2022, in sede di conversione del decreto è stato ampliato l’ambito di applicazione delle misure ivi previste.
Anzitutto, la nuova formulazione della norma prende in considerazione tutti i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, e non più solo quelli autostradali, come in origine previsto dal testo del decreto legge.
Inoltre, a seguito delle modificazioni operate dalla legge di conversione, la possibilità di aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo previsto dall’art. 27 non è più limitata alle procedure di affidamento avviate entro il 31 dicembre 2023, ma è estesa anche a quelle che risultino già espletate (verosimilmente alla data di entrata in vigore della disposizione, ossia il 16 luglio u.s.).
Infine, accanto al riferimento al quadro economico, contenuto ai commi 1 e 2 dell’art. 27, è stato inserito anche quello al computo metrico del progetto.
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