Confermata la proroga al 15 luglio 2022 dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ivi compresa l’applicabilità, a regime, della “composizione negoziata della crisi d’impresa”.
Così si legge, in tema di crisi d’impresa, all’art.42 della legge 29 giugno 2022, n.79, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 30 aprile 2022, n.36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.150 del 29 giugno 2022.
La proroga dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) al 15 luglio 2022 (dal 16 maggio) si è resa necessaria per uniformare l’operatività della nuova disciplina dell’insolvenza con la scadenza, fissata al 17 luglio 2022, per il recepimento, da parte dello Stato italiano, della Direttiva (UE) n. 2019/1023, in materia di ristrutturazione del debito e di insolvenza.
Infatti, l’adeguamento alla normativa UE in tema di crisi d’impresa, che coinvolge l’attuale assetto del Codice, è stato eseguito mediante uno specifico Decreto legislativo, esaminato dalle Commissioni Giustizia di Camera e Senato (atto n.374), e successivamente approvato in via definitiva dal Governo il 15 giugno scorso (ad oggi, il nuovo D.Lgs. non è stato ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale).
Quindi per evitare sovrapposizioni nella disciplina dei diversi istituti regolati sia nel Codice della crisi, sia nell’attuale legge fallimentare (quale ad esempio il concordato in continuità aziendale), lo stesso entrerà in vigore solo dopo l’adozione del Decreto legislativo che recepirà le nuove regole UE in materia.
Con riferimento alle misure d’interesse per il settore, la proroga al 15 luglio 2022 coinvolge anche l’applicabilità della “composizione negoziata della crisi d’impresa”, già entrata in vigore lo scorso autunno in chiave antiemergenza (cfr. il D.L. 118/2021).
In particolare, questa verrà disciplinata in forma strutturale nel Codice della crisi d’impresa, ed in sostituzione dell’analogo meccanismo di risoluzione dell’insolvenza temporanea a cura degli Organismi di composizione della crisi – OCRI.
Al riguardo, si ricorda che, rispetto agli OCRI, la “composizione negoziata” viene gestita da un singolo professionista esperto con specifici requisiti professionali (e non da un collegio di 3 membri), per affrontare e risolvere la situazione d’insolvenza temporanea.
Inoltre, dal prossimo 15 luglio, l’originario sistema delle segnalazioni d’allerta, come delineato nel D.Lgs. 14/2019, verrà sostituito dalle analoghe comunicazioni circa l’esistenza di debiti di importo rilevante, già disciplinate ai fini della citata “composizione negoziata” (ivi comprese quelle dei “creditori pubblici qualificati”, come ad esempio l’Agenzia delle Entrate e l’INPS).
Il D.L. 36/2022 non interviene, invece, sulla nomina degli organi di controllo nelle S.R.L., in presenza di specifiche condizioni, che resta fissata al 30 aprile 2023 (ossia entro l’ordinaria data di approvazione dei bilanci 2022).
Fonte: ANCE