L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota n. 1159 del 7 giugno 2022, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’adozione del provvedimento di sospensione ex art. 14, D.lgs. n. 81/2008 a seguito della sostituzione della citata disposizione da parte dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 con particolare riferimento ai casi di attività la cui interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione nonché la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico.
La nuova formulazione normativa prevede, a differenza del testo previgente, l’assenza di discrezionalità in capo al personale ispettivo, salvo che “non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”.
L’INL aveva già ribadito, con la Circolare n. 3/2021, la necessità di “valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell’opportunità, di non adottarlo. Tali circostanze sono anzitutto legate ad esigenze di salute e sicurezza sul lavoro. In altre parole, laddove la sospensione dell’attività possa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento. In tal senso va dunque precisato che il provvedimento non va adottato quando l’interruzione dell’attività svolta dall’impresa determini a sua volta una situazione di pericolo per l’incolumità dei lavoratori della stessa o delle altre imprese che operano nel cantiere (si pensi, ad esempio, alla sospensione di uno scavo in presenza di una falda d’acqua o a scavi aperti in strade di grande traffico, a demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiali nocivi)”.
Si ricorda che la mancata adozione del provvedimento di sospensione è da considerare una extrema ratio rispetto alla fisiologica applicazione del citato art. 14, determinata dal rischio che dall’adozione del provvedimento possano derivare situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
La valutazione del suddetto rischio deve essere effettuata in rapporto alla fattispecie concreta da parte del personale ispettivo e la decisione della mancata adozione del provvedimento di sospensione deve essere accuratamente motivata.
Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per una mancata adozione del provvedimento di sospensione ma si valuti che dallo stesso possano comunque derivare significativi danni, il personale ispettivo dovrà effettuare una valutazione sul possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell’adozione del provvedimento, come previsto dal comma 4 dell’art. 14 in argomento.
Fonte: ANCE