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Definitivamente convertito in Legge il Decreto “Energia”

29 Aprile 2022
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Sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 98 del 28 aprile scorso, è stata pubblicata la Legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione del decreto 1° marzo 2022, n. 17, cd. DL “Energia”, (con entrata in vigore il 29 aprile).

Per quanto di interesse per il settore lavori pubblici, si segnala che è stato confermato senza modifiche l’articolo 25 (rubricato “Incremento del Fondo per l’adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”) che, come noto, ha previsto anche per il primo semestre 2022 la possibilità di richiedere compensazioni al fine di fronteggiare gli straordinari incrementi in atto.

Il meccanismo compensativo previsto ricalca, con alcune novità, quello precedentemente introdotto per il 2021 dall’art. 1-septies del DL n. 73/2021 (cd. “Sostegni-bis”, convertito nella Legge n. 106/2021), dapprima per i soli lavori eseguiti e contabilizzati nel primo semestre dell’anno e, in seguito, esteso anche a quelli del secondo semestre, dalla Legge di Bilancio di fine anno (Legge n. 234/2021, articolo 1, comma 398).

Ciò premesso, si riportano i principali contenuti della disposizione.

Ambito di applicazione (comma 2)

La nuova disciplina compensativa si applica ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto (ossia, il 2 marzo 2022).

Per tali contratti, viene previsto che il MIMS dovrà rilevare, con D.M. da adottarsi entro il prossimo 30 settembre, l’elenco dei materiali e le relative variazioni percentuali di prezzo, in aumento e in diminuzione, superiori all’8% verificatesi nel primo semestre 2022.

Sul punto, una novità rispetto alla disciplina compensativa del 2021 è rappresentata dall’espressa previsione secondo cui il Ministero, nell’adottare il decreto, dovrà conformarsi alla nuova metodologia di rilevazione in corso di definizione da parte dell’Istat.

Al riguardo, giova ricordare che, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del DL “Sostegni-ter” (DL 4/2022) il termine fissato per l’adozione della nuova metodologia da parte dell’Istat, sentito il MIMS, è scaduto il 27 aprile scorso.

Modalità di erogazione (commi 3 e 4)

I commi 3 e 4 prevedono che la disciplina compensativa in commento trovi applicazione:

  • con esclusivo riferimento ai materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate, ovvero annotate nel libretto delle misure sotto la responsabilità del direttore dei lavori, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;
  • anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 133 del D.lgs. n. 163/2006, e 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, e saranno determinate al netto di eventuali riconoscimenti revisionali già riconosciuti e liquidati all’impresa per lo stesso primo semestre 2022.

In merito alle modalità di calcolo, poi, come per la disciplina del 2021, è previsto che le compensazioni siano determinate applicando alle quantità di materiali impiegata nelle lavorazioni relative al primo semestre 2022 le variazioni – in aumento o in diminuzione – registrate dall’adottando Decreto MIMS.

Anche in tal caso (com’era per la disciplina 2021) è prevista un’alea a carico delle imprese, pari all’8%, per le offerte riferite all’anno 2022, e al 10% complessivo se riferite a più anni (nel caso cioè di offerte anteriori al 2021).

Procedimento di compensazione (commi 5 e 6)

Non diversamente dalla disciplina prevista per il 2021, anche secondo la norma in esame, è previsto che:

  • per le variazioni di prezzo in aumento, saranno le imprese a dover presentare alla S.A. apposita istanza di compensazione, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del DM di rilevazione;
  • per le variazioni in diminuzione, il procedimento sarà attivato d’ufficio dalla S.A. nel medesimo termine di cui sopra, e sarà il RUP, una volta accertato il credito dell’Amministrazione con proprio provvedimento, a procedere agli eventuali recuperi.

Viene, altresì, precisato che, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell’art. 133, comma 6, del D.lgs. n. 163 del 2006, dell’art. 216, comma 27-ter, del D.lgs. n. 50/2016 nonché dell’art. 1-septies, comma 1, del D.L. n. 73/2021.

Risorse utilizzabili (commi 1, 7 e 8)

Le SS.AA. dovranno provvedere alle compensazioni anzitutto con risorse proprie, attingendo ai seguenti fondi:

1) il 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento;

2) ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti;

3) somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nei limiti disponibili alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Nel caso di incapienza di tali fondi, le SS.AA.  – ad esclusione dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici per i lavori realizzati o affidati dagli stessi – potranno provvedere alle compensazioni chiedendo di accedere all’apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi già istituto dall’articolo 1-septies, comma 8, del DL n. 73/2021, che, per l’anno 2022, è incrementato di 150 milioni di Euro.

Al riguardo, è opportuno ricordare che il MIMS, con una recente circolare emessa il 6 aprile scorso ha ribadito alle amministrazioni la necessità di provvedere alle compensazioni utilizzando, in prima istanza, le risorse interne a loro disposizione e solo in via residuale e sussidiaria ricorrendo al Fondo.

L’accesso a quest’ultimo, infatti, è consentito solo in caso di assenza ovvero incapienza di risorse interne e, conseguentemente, le stazioni appaltanti devono provvedere ai pagamenti dovuti alle imprese il più tempestivamente possibile, anche utilizzando le risorse interne ad eventuale copertura parziale delle richieste pervenute dagli operatori.

Fonte: ANCE

Art_25_DL_17_2022_coordinato

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