L’INL, con l’allegata circolare n. 2/22, ha fornito chiarimenti sulle modalità di erogazione della formazione di base e trasversale in apprendistato e, in particolare, sulla possibilità, qualora tale formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati e finanziata dalle aziende per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione, di ricorrere alla formazione a distanza.
L’Ispettorato rammenta che, ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015 e delle Linee guida adottate il 20 febbraio 2014 dalla Conferenza permanente Stato-Regioni, la definizione degli strumenti per il riconoscimento della formazione di base e trasversale per l’apprendistato, finalizzata all’acquisizione di competenze di carattere generale per orientarsi e inserirsi nei diversi contesti lavorativi, è rimessa alla normativa regionale.
Secondo le linee guida, la formazione può realizzarsi in FAD con le modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
In assenza di regolamentazione regionale, l’INL ritiene applicabile quanto previsto dall’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, per la formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza.
Si ritiene quindi ammissibile, per la componente formativa di base e trasversale, ricorrere alla modalità di formazione e-learning, laddove per “e-learning” si intende una specifica ed evoluta forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona.
L’INL sottolinea che attraverso tali sistemi è assicurata la tracciabilità dello svolgimento delle lezioni e della partecipazione degli apprendisti.
L’Ispettorato, già con la nota n. 527/2020, anche se con specifico riferimento alla formazione degli apprendisti con contratto professionalizzante in CIG nel periodo emergenziale, ha confermato la possibilità di utilizzare, nelle ore in cui la prestazione lavorativa viene resa regolarmente, la modalità e-learning o FAD, nella sola modalità sincrona. La formazione deve dunque essere effettuata attraverso l’utilizzo di piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze dei discenti e dei docenti.
L’INL evidenzia infine la necessità che tali modalità siano rispettate anche laddove la formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati, anche se finanziata dalle aziende per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione.
Fonte: ANCE
INL_circ_n_2_2022_erogazione_formazione_di_base_e_trasversale_in_FAD