Con la circolare n. 43 del 22 marzo 2022, l’INPS illustra le caratteristiche dell’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali a valere sulla quota dei contributi a carico del lavoratore, introdotto dalla legge di bilancio 2022, e fornisce le istruzioni operative per la sua applicazione.
Si ricorda che la citata legge di bilancio ha previsto, in via eccezionale per il solo anno 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, un esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima; resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Si rinvia alla nota allegata per l’illustrazione dei contenuti della suddetta circolare, con riserva di successivi approfondimenti per quanto riguarda le specificità del nostro settore relative alla categoria degli operai.
Fonte: ANCE