L’INPS, con il messaggio n. 1126 dell’11 marzo 2022, ha illustrato le novità introdotte dalla legge n. 11/2022, di conversione del decreto-legge n. 221/2021, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori c.d. fragili del settore privato assicurati per la malattia INPS.
Nello specifico, è stata prorogata, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio a ricovero ospedaliero, con il conseguente riconoscimento della relativa prestazione economica (disposta dal comma 2 dell’art. 26 del decreto-legge n. 18/2020).
Il comma 3 bis dell’articolo 17, introdotto dalla legge di conversione n. 11/2022, stabilisce altresì che gli oneri a carico dell’INPS, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, connessi con le tutele previdenziali di cui sopra, sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa indicato in norma, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.
Invece, in merito all’equiparazione della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia, prevista dal comma 1 del citato articolo 26, non è stata prevista alcuna proroga per il 2022 e, pertanto, ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale da parte dell’INPS, il cui termine rimane fissato al 31 dicembre 2021, sono confermate le indicazioni contenute nel messaggio n. 679/2022.
Fonte: ANCE