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Circolari, Fiscalità

Dl Sostegni ter: cosa cambia per la cessione dei bonus fiscali

31 Gennaio 2022
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No alla seconda cessione del credito per il Superbonus e gli altri Bonus edilizi “ordinari”. Con le nuove regole, chi acquista il credito può utilizzarlo solo in compensazione. I crediti già ceduti al 7 febbraio potranno essere ri-ceduti una sola ulteriore volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

È quanto previsto dall’art.28 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.21 del 27 gennaio 2022.

Il decreto legge, in vigore dal 27 gennaio scorso, apporta modifiche al meccanismo di cessione del credito/sconto in fattura connesso al Superbonus 110% e agli altri bonus fiscali per l’edilizia (Bonus ristrutturazione, Eco-Sismabonus ordinari, Bonus Facciate), in funzione antifrode.

Nello specifico, l’art.28 del testo, riscrivendo alcuni passaggi dell’art.121, del D.L. 34/2020 e s.m.i., prevede che:

  • o il credito d’imposta generato da interventi edilizi agevolati dai suddetti bonus, anche quando spettante all’impresa esecutrice in virtù dello sconto praticato direttamente in fattura, diventa cedibile una sola volta ad altri soggetti, comprese banche ed intermediari finanziari. A chi acquista il credito, quindi, spetta solo l’utilizzo in compensazione dello stesso e non più la possibilità di ulteriore cessione;
  • o i crediti d’imposta, già oggetto di precedente cessione alla data del 7 febbraio 2022, possono essere oggetto solo di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • o sono nulli tutti i contratti di cessione in violazione delle nuove disposizioni.

L’Ance, pur condividendo l’obiettivo di contrastare le frodi, ritiene che ciò non possa comunque tradursi in una penalizzazione di migliaia di cittadini e di imprese corrette, generando migliaia di contenziosi e sicuri effetti sul mercato.

A riguardo l’Ance, tenuto conto di tutte le criticità conseguenti a tali disposizioni, già evidenziate presso le competenti sedi, ha già avviato le più opportune iniziative, per consentire, quantomeno, la salvaguardia degli interventi già iniziati e garantire a contribuenti ed operatori un quadro più chiaro, non soggetto a repentini cambiamenti.

Fonte:ANCE

art_28_del_DL_27_gennaio_2022,_n_4803

art_121_del_DL_34-2020297

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