Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali, con la circolare n. 16 del 2021, ha chiarito che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022, ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.
La validità delle iscrizioni in scadenza è stata prolungata in virtù dell’art. 103, comma 2, l. n. 27 del 2020, a tenore del quale «Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza».
Si ricorda che il decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221 ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale da Covid-19.
Nella circolare si precisa tuttavia che per l’esercizio legittimo dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve:
a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può infatti dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e all’applicazione di sanzioni;
b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nelle categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente tra la data di scadenza dell’iscrizione e quella del 29 giugno 2022;
c) comunicare le variazioni dell’iscrizione.
Le imprese possono verificare la scadenza dell’iscrizione all’interno della propria area riservata sul sito web www.albonazionalegestoriambientali.it.
Fonte:ANCE