Il Consiglio di Stato ha affermato, in particolare, che:
– per impugnare un titolo edilizio è necessario che il giudice accerti sia la legittimazione ad agire (diritto del soggetto di impugnare), che l’interesse al ricorso (pregiudizio causato al ricorrente dal permesso di costruire);
– l’interesse al ricorso può essere ricavato dall’insieme della documentazione presentata dal ricorrente dalla quale deve risultare il pregiudizio causato dall’intervento edilizio;
– nello specifico caso in cui sia contestata l’illegittimità del permesso di costruire per mancato rispetto delle distanze tra costruzioni, per accertare l’interesse al ricorso, può essere rilevante la violazione della distanza legale dell’immobile su cui si realizza l’intervento sia con quello del ricorrente, sia con una terza costruzione.
Si ricorda che in materia di impugnazione di titoli edilizi il permesso di costruire può essere impugnato dal terzo nel termine di 60 giorni decorrenti:
· dall’inizio dei lavori, nel caso in cui si contesti l’inedificabilità dell’area o la violazione delle distanze;
· dal completamento dei lavori o dal grado di sviluppo degli stessi, nel caso in cui si contestino le dimensioni, la consistenza o la finalità del manufatto in costruzione.
La Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA), viceversa, non essendo un provvedimento amministrativo, non è direttamente impugnabile dal terzo davanti al giudice amministrativo. Gli interessati potranno sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione, ovvero:
· i controlli previsti entro 30 giorni dall’art. 19, commi 3 e 6 bis della Legge 241/1990;
· l’eventuale intervento in autotutela nei successivi 12 mesi ai sensi dell’art.19, comma 4 e dell’art. 21 nonies della Legge 241/1990.
In caso di inerzia, il terzo potrà presentare esclusivamente ricorso contro il silenzio dell’amministrazione ai sensi dell’art. 31, commi 1, 2 e 3 del Codice del processo amministrativo, che dichiara l’obbligo della P.a. di provvedere sulla domanda del terzo.