Nel caso di annullamento del permesso di costruire da parte del TAR, è configurabile un legittimo affidamento del privato che dà diritto ad ottenere dal Comune il risarcimento del danno. È il principio di diritto affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 19 e 20 del 29 novembre 2021, relative a due vicende similari nelle quali i permessi di costruire prima rilasciati sono stati poi annullati dal giudice amministrativo in seguito al ricorso di terzi (in un caso per violazione delle distanze fra costruzioni previste dal piano urbanistico comunale e nell’altro, per l’annullamento della norma di piano che consentiva l’edificabilità dell’area).
Il Consiglio di Stato ha specificato che:
– l’affidamento «è un principio generale dell’azione amministrativa che opera in presenza di una attività della pubblica amministrazione che fa sorgere nel destinatario l’aspettativa al mantenimento nel tempo del rapporto giuridico sorto a seguito di tale attività» (Cons. Stato, VI, 13 agosto 2020, n. 5011);
– pur sorto nei rapporti di diritto civile, l’affidamento è ormai considerato il criterio fondamentale anche dei comportamenti delle parti coinvolte nei rapporti di diritto amministrativo, ovvero quelli che si instaurano nell’esercizio del potere pubblico, sia nel corso del procedimento amministrativo sia dopo che sia stato emanato il provvedimento conclusivo;
– l’art. 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiunto dalla Legge 120/2020, di conversione del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, in base al quale “i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede”, ha accolto una regola di carattere generale dell’agire pubblicistico dell’amministrazione, che trae fondamento nei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (art. 97, comma 2, Cost.);
– a fronte del dovere di collaborazione e di comportarsi secondo buona fede, può sorgere un’aspettativa nel privato al mantenimento nel tempo del provvedimento rilasciato dall’amministrazione e dell’utilità ottenuta con esso;
– si ha lesione dell’affidamento del privato nel caso di un permesso di costruire prima rilasciato dal Comune e poi annullato dal TAR su ricorso di soggetti terzi;
– l’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento è fonte di responsabilità per il Comune che dovrà risarcire il privato tutte le volte in cui quest’ultimo sia “ragionevolmente convinto” della sua legittimità;
– il ragionevole convincimento sussiste quando il privato, senza colpa, abbia confidato nella correttezza del provvedimento e, di conseguenza, il risarcimento del danno è escluso in caso di evidente illegittimità del permesso di costruire o quando il titolare abbia conoscenza di un’impugnazione contro di esso.