È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 20 novembre 2021, la L. n. 165/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 127/2021, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening».
Tra le principali novità introdotte in sede di conversione, si segnalano, in particolare, le seguenti:
- inserita la possibilità per i lavoratori pubblici e privati, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti, di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità (art. 3, comma 5).
Ai fini della corretta applicazione di tale previsione, che accoglie la richiesta avanzata dall’ANCE, si richiama l’attenzione sulla necessità comunque di trattare[1] i dati relativi al Green pass nel rispetto di quanto previsto in materia di privacy dal GDPR (Reg. UE 2016/679).
In particolare, i certificati dovranno essere conservati mediante l’adozione, da parte del datore di lavoro, di misure tecniche e organizzative adeguate al grado di rischio connesso al trattamento.
Pertanto, ai sensi di quanto previsto all’art. 5, comma 1, del Regolamento suddetto, tali dati dovranno essere trattati nel rispetto dei seguenti principi:
- «liceità, correttezza e trasparenza» (impiego lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato);
- «minimizzazione dei dati» (dovranno essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati);
- «limitazione della conservazione» (loro conservazione in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui sopra);
- «integrità e riservatezza» (necessità di garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da utilizzo non autorizzato o illecito e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali).
- Chiarito inoltre che le disposizioni relative al controllo del Green pass si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti (art. 3, comma 2);
- Specificato che il controllo dei lavoratori in somministrazione dovrà essere effettuato solo dall’azienda utilizzatrice. L’Agenzia di somministrazione si dovrà limitare ad informare i lavoratori sulle disposizioni vigenti in materia di Green pass (art. 3, comma 4);
- Rivista la norma che permette alle aziende del settore privato, con meno di 15 dipendenti, di sospendere e sostituire i lavoratori privi di Green pass confermando che, anche in tale ipotesi, non vi sono conseguenze disciplinari e resta fermo il diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso (art. 3, comma 7);
- Previsto che, qualora la scadenza del Green pass di un dipendente pubblico o privato si collochi nell’ambito della giornata lavorativa, il lavoratore potrà permanere nel luogo di lavoro esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro, senza applicazione delle relative sanzioni (art. 3-bis. – Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa);
- Introdotta la possibilità, per i datori di lavoro privati e pubblici, di promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute dei dipendenti e favorire il contrasto e il contenimento della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro. Per tali finalità i datori di lavoro si avvalgono del medico competente, nominato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 4-bis – Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro).
[1] Ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 3 del GDPR: «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
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