Trasmessa dalla CNCE, con la comunicazione n. 799 del 15 novembre scorso, la sentenza n. 239 del 03.11.2021 disposta dal Tribunale di Siena con la quale il giudice ha statuito che il pagamento diretto degli accantonamenti da parte del datore di lavoro ai lavoratori non produce alcun effetto liberatorio nei confronti della Cassa Edile.
Con tale sentenza è stato ritenuto infondato, sia sotto il profilo probatorio che sotto il profilo sostanziale, l’unico motivo di opposizione presentato dall’opponente, ossia l’aver estinto l’obbligazione con il pagamento diretto ai lavoratori delle somme richieste dalla Cassa Edile con il decreto ingiuntivo.
Sotto il profilo probatorio è stata ritenuta non idonea la prova testimoniale fornita dall’impresa per dimostrare l’avvenuto pagamento diretto ai lavoratori delle somme richieste dalla Cassa Edile, mentre sotto il profilo sostanziale, nel ribadire l’importante funzione previdenziale e assistenziale svolta dalla Cassa Edile, è stato chiarito che non può essere invocata l’esistenza di una revoca implicita sino a che l’impresa non revochi l’iscrizione alla Cassa Edile.
Fonte: ANCE