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Circolari, Lavoro e Previdenza

INPS – Messaggio n. 3809/2021 – Incentivo assunzioni donne

11 Novembre 2021
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L’INPS, con il messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021, informa che l’esonero per l’assunzione di donne lavoratrici previsto dalla legge di bilancio 2021 è stato autorizzato dalla Commissione europea[1], con la decisione del 27 ottobre 2021, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio–31 dicembre 2021[2].

L’Istituto, inoltre, fornisce le istruzioni operative relative alla fruizione della misura per i datori di lavoro privati che abbiano effettuato assunzioni/trasformazioni nel periodo suddetto.

In particolare, i datori di lavoro privati interessati potranno, utilizzando l’apposito modulo “92-2012” (disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale”), presentare la comunicazione online finalizzata alla fruizione dell’incentivo a partire dall’11 novembre 2021[3].

L’Istituto sottolinea che si dovrà procedere alla compilazione di un modulo per ogni assunzione, proroga o trasformazione per cui si intenda beneficiare dell’incentivo.

I datori di lavoro autorizzati potranno esporre, a partire dal flusso Uniemens del mese di competenza novembre 2021, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero, secondo le modalità illustrate nel paragrafo 2 del messaggio allegato[4].

Inoltre, l’INPS, ricordando che l’esonero in trattazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (salvo non sia previsto per gli altri esoneri un divieto espresso), fornisce i criteri con cui operare tale cumulabilità[5].

Infine, per quanto riguarda l’esonero contributivo relativo alle eventuali assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, l’Istituto segnala che le istruzioni per la relativa fruizione saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione Europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di stato.

[1] Cfr. comunicazione Ance del 3 Novembre 2021.

[2] Termine finale di operatività del c.d. Temporary Framework.

[3] Qualora tale modulistica online fosse già stata utilizzata ai fini della comunicazione della fruizione dell’incentivo pari al 50% dei contributi datoriali previsto dall’art. 4, c. 8-11, l. n. 92/2012, per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate nel corso dell’anno corrente, i datori di lavoro interessati non dovranno effettuare ulteriori adempimenti, in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata all’Istituto risulterà valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero in misura pari al 100%.

[4] La valorizzazione dei dati per i mesi pregressi (da gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente) può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022.

[5] Come precisato nella circolare n. 32/2021 (cfr. comunicazione Ance del 23 Febbraio 2021), la cumulabilità deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l’ultimo esonero introdotto nell’ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta”, e cioè, più specificamente, sulla contribuzione residua “dovuta”, in ragione del primo esonero applicato

Fonte: ANCE

Messaggio INPS 3809-2021

 

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