Il MIMS, con la circolare n. 37420, del 14 ottobre 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’utilizzo del Green Pass per il personale interessato in attività di trasporto marittimo e di autotrasporto merci.
In particolare, è stato chiarito che:
1) coloro che sono già a bordo della nave alla data del 15 ottobre 2021 e non sono in possesso di Green Pass[1], possono continuare il periodo di imbarco ma devono essere sottoposti, in caso di sbarco nel territorio italiano e successivo rientro a bordo, a test molecolare o antigenico;
2) coloro che, invece, si imbarcano nel territorio italiano dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 devono essere muniti di Green Pass, sia al momento dell’imbarco che in caso di sbarco nel territorio italiano e di successivo rientro a bordo. Le verifiche sul possesso della certificazione sono effettuate secondo le modalità definite dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 9-septies, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
Nel caso di ingresso nel territorio nazionale degli autotrasportatori provenienti dall’estero, in linea con le raccomandazioni dettate dalla Commissione europea in relazione all’attuazione delle c.d. corsie verdi (“green lanes”), si applicano le vigenti disposizioni in materia[2]. Per quanto riguarda gli equipaggi dei predetti mezzi di trasporto provenienti dall’estero che non siano in possesso di Green Pass è consentito esclusivamente l’accesso ai luoghi deputati alle operazioni di carico/scarico delle merci, a condizione che dette operazioni vengano effettuate da altro personale.
[1] o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’EMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della Salute.
[2] Art. 51, co. 7, lett. a), DPCM del 2 marzo 2021 e ordinanze del Ministro della salute successivamente adottate ai sensi dell’art. 2, co. 2, del d.l. n. 19/2020 conv. con mod. da l. n. 35/2020.
Fonte: ANCE