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Circolari, Fiscalità

Superbonus: pubblicato in GU l’Accordo sulla modulistica CILAS

30 Agosto 2021
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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2021, n. 201 l’Accordo del 4 agosto 2021 tra il Governo, le Regioni e  gli  enti  locali con cui è stata adottata la modulistica  unificata  e  standardizzata  per  la presentazione della  comunicazione  asseverata  di  inizio  attivita’ (cd. CILA-Superbonus).

Si ricorda che la modulistica è efficace dal 5 agosto scorso ossia dal giorno successivo alla data di pubblicazione della stessa sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica, senza necessità di un recepimento regionale e comunale.

L’Accordo specifica unicamente che le Regioni, le Province autonome e i Comuni adottino le misure organizzative e tecnologiche necessarie per assicurare la massima diffusione e la gestione anche telematica del modulo.

Nel frattempo l’Anci e la Regione Emilia Romagna hanno fornito delle prime indicazioni.

Il quaderno dell’ANCI

L’Anci a ridosso dell’approvazione della modulistica CILAS ha provveduto a fornire alcune indicazioni. Tra queste si segnalano:

  • Interventi di Superbonus già in corso di esecuzione

Per gli interventi già in itinere finalizzati al c.d. Superbonus già eseguiti in forza di altri procedimenti edilizi in data antecedente all’entrata in vigore del DL n. 77 del 2021, è possibile sia proseguire con la procedura già in essere sia con la presentazione della CILA “Superbonus”. In questo caso, ai sensi della vigente normativa sui documenti amministrativi (articolo 18 della Legge 241/90), l’istante può richiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA “Superbonus”.

  • Interventi di Superbonus connessi ad altre opere

Per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette a benefici fiscali di cui al Superbonus e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre comunque presentare sia la CILA “Superbonus”, sia attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese, anche contemporaneamente.

  • Interventi di Superbonus connessi all’acquisizione di atti e autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle Amministrazione Comunali

Qualora la realizzazione degli interventi del c.d. Superbonus 110% preveda la richiesta di atti od autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle Amministrazioni Comunali, resta ferma la necessità di acquisire preventivamente l’autorizzazione dell’Ente competente qualora necessaria rispetto agli interventi in progetto.

  • Varianti in corso d’opera agli interventi Superbonus e agibilità

In caso di varianti in corso d’opera ad interventi di cui alla CILA “Superbonus”, le stesse possono essere comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Per gli interventi di cui alla CILA “Superbonus” non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di agibilità di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Circolare dell’Emilia Romagna

Con Circolare del 4 agosto 2021 (n. 713381) l’Emilia Romagna è la prima Regione a fornire alcuni chiarimenti importanti su alcuni aspetti. Nel confermare le indicazioni che la Regione aveva già fornito il 24 giugno scorso, con quest’ultima Circolare si chiariscono ulteriori aspetti tra cui:

  • Ambito di applicazione
    Il modulo CILAS deve essere utilizzato dal 5 agosto 2021 per eseguire gli interventi agevolati con Superbonus. Dalla stessa data non è più possibile utilizzare la modulistica edilizia unificata regionale. Restano valide ed efficaci le CILA presentate in data precedente (cioè fino al 4 agosto 2021) anche attraverso i modelli regionali.
  • Varianti in corso d’opera, fine dei lavori e agibilità
    La circolare conferma la possibilità di presentare eventuali varianti in corso d’opera attraverso la presentazione di altra CILAS. Con riferimento all’agibilità si richiama il nuovo comma 13-quinquies dell’art. 119 del DL 34/2020 con cui è stato precisato che al termine dei lavori soggetti a CILAS non è obbligatoria la presentazione della segnalazione certificata di agibilità di cui all’art. 24 del DPR 380/2001. Tuttavia la Regione specifica che in questo caso resta fermo quanto previsto a livello regionale ossia la facoltà per gli interessati di presentare la segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità (SCEA), allo scopo di acquisire l’agibilità dell’immobile (che ne sia attualmente privo) o di aggiornare il certificato di conformità edilizia e agibilità (di cui lo stesso immobile sia già dotato).
  • Interventi complessi
    Un ultimo chiarimento riguarda la necessità di presentare più titoli edilizi nel caso in cui sulla medesima unità immobiliare siano svolti, sia lavori che beneficiano del superbonus 110%, sia lavori che non ne beneficiano. In tali casi, specifica la Circolare, insieme alla CILAS deve essere presentato l’altro titolo abilitativo (sia esso PdC, SCIA o CILA) richiesto, secondo le regole ordinarie, per la realizzazione di questi ulteriori lavori. Con tale possibilità la Regione chiarisce che si potrà evitare di allegare due volte la documentazione necessaria per acquisire gli atti di assenso richiesti per entrambe le pratiche e ogni altra documentazione già presente nella pratica presentata.
     

Fonte: ANCE

Accordo 4 agosto 2021 – Conferenza Unificata

Quaderno-CILA-superbonus_ANCI

Circolare Emilia Romagna 4 agosto 2021

Circolare Emilia Romagna 24 giugno 2021

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