E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2021, n. 201 l’Accordo del 4 agosto 2021 tra il Governo, le Regioni e gli enti locali con cui è stata adottata la modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di inizio attivita’ (cd. CILA-Superbonus).
Si ricorda che la modulistica è efficace dal 5 agosto scorso ossia dal giorno successivo alla data di pubblicazione della stessa sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica, senza necessità di un recepimento regionale e comunale.
L’Accordo specifica unicamente che le Regioni, le Province autonome e i Comuni adottino le misure organizzative e tecnologiche necessarie per assicurare la massima diffusione e la gestione anche telematica del modulo.
Nel frattempo l’Anci e la Regione Emilia Romagna hanno fornito delle prime indicazioni.
Il quaderno dell’ANCI
L’Anci a ridosso dell’approvazione della modulistica CILAS ha provveduto a fornire alcune indicazioni. Tra queste si segnalano:
Per gli interventi già in itinere finalizzati al c.d. Superbonus già eseguiti in forza di altri procedimenti edilizi in data antecedente all’entrata in vigore del DL n. 77 del 2021, è possibile sia proseguire con la procedura già in essere sia con la presentazione della CILA “Superbonus”. In questo caso, ai sensi della vigente normativa sui documenti amministrativi (articolo 18 della Legge 241/90), l’istante può richiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA “Superbonus”.
Per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette a benefici fiscali di cui al Superbonus e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre comunque presentare sia la CILA “Superbonus”, sia attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese, anche contemporaneamente.
Qualora la realizzazione degli interventi del c.d. Superbonus 110% preveda la richiesta di atti od autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle Amministrazioni Comunali, resta ferma la necessità di acquisire preventivamente l’autorizzazione dell’Ente competente qualora necessaria rispetto agli interventi in progetto.
In caso di varianti in corso d’opera ad interventi di cui alla CILA “Superbonus”, le stesse possono essere comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Per gli interventi di cui alla CILA “Superbonus” non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di agibilità di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Circolare dell’Emilia Romagna
Con Circolare del 4 agosto 2021 (n. 713381) l’Emilia Romagna è la prima Regione a fornire alcuni chiarimenti importanti su alcuni aspetti. Nel confermare le indicazioni che la Regione aveva già fornito il 24 giugno scorso, con quest’ultima Circolare si chiariscono ulteriori aspetti tra cui:
Fonte: ANCE
Accordo 4 agosto 2021 – Conferenza Unificata