Con ordinanza n. 8786 del 30 marzo 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che la spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di 60 giorni dalla sua scadenza, non consente l’espulsione automatica dello straniero, la quale può essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti previsti per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, mentre il ritardo nella presentazione può costituirne solo indice rivelatore, nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa l’interessato.
Fonte: Corte di Cassazione