Il sistema di tassazione utilizzabile va ricondotto alle norme applicabili alle tradizionali compravendite immobiliari e non alla disciplina riconducibile ai trasferimenti a favore di un trust; questa circostanza determina un diritto di proprietà solo formale e condizionato da uno scopo preordinato e prefissato da un programma di gestione e di assegnazione finale dei beni interessati. Questo il principio enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 3073 del 9 febbraio 2021
La controversia in esame, portata all’attenzione dei supremi giudici, trae origine dal ricorso per Cassazione presentato da un soggetto persona fisica – nella sua qualità di trustee di un trust auto denominato “Famiglia V.” – avverso una pronuncia della Ctr Toscana la quale, a sua volta, aveva confermato la sentenza di rigetto di primo grado con la quale era stato ritenuto infondato il ricorso proposto e, al contempo, valutato come legittimo l’impugnato avviso di accertamento.
Con detto avviso, l’ufficio aveva recuperato le maggiori imposte di registro e ipocatastali su un atto con il quale il trustee aveva proceduto all’acquisto di un cespite immobiliare – con natura abitativa suscettibile di utilizzo a fini commerciali e/o imprenditoriali – da destinare al predetto trust; la rettifica avveniva sulla base imponibile in base al prezzo dichiarato in atto (2.080.000 euro) a fronte di un valore di autoliquidazione notarile dell’imposta relativa (442.400 euro) pari quello catastale ex articolo 52, commi 4 e 5, Dpr n. 131/1986 (cosiddetto criterio del “prezzo-valore”).
La Ctr ha statuito, tra l’altro, che:
Il ricorso per Cassazione veniva impostato su tre eccezioni:
La Cassazione, con la sentenza in commento, ha ritenuto congiuntamente infondati i primi due motivi di ricorso.
In particolare, questione dirimente risultava essere, nel caso di specie, la valutazione circa la fondatezza o meno dei requisiti, oggettivo e soggettivo, per l’applicabilità del criterio del “prezzo-valore”.
In base all’impostazione interpretativa adottata dagli Ermellini, appare corretta la rettifica operata dall’ufficio e posta in relazione all’atto di compravendita originario (e non alla successiva assegnazione al patrimonio del trust) intervenuto tra soggetti del tutto estranei al vincolo di destinazione del trust.
Pertanto, il sistema di tassazione applicabile al caso in esame va ricondotto alle norme applicabili alle tradizionali compravendite immobiliari e non già alla disciplina riconducibile ai trasferimenti a favore di un trust; circostanza, quest’ultima, che determina un diritto di proprietà solo formale e condizionato da uno scopo preordinato e prefissato in ragione di un programma di gestione e di assegnazione finale dei beni interessati.
In definitiva, la Cassazione giunge alle seguenti conclusioni:
Fonte: Fisco Oggi