Con ordinanza n. 7352 del 16 marzo 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che il committente che, a seguito della insolvibilità dell’appaltatore, ha erogato il TFR al personale da esso dipendente non può chiedere le somme erogate al Fondo di Garanzia costituito presso l’Inps “posto che qualsiasi intervento posto a ristorare il patrimonio di terzi che non siano i lavoratori assicurati o i loro aventi causa, si porrebbe in contrasto con il principio di personalità e di indisponibilità delle prestazioni previdenziali, siccome oggetto di un diritto soggettivo pubblico”.
Fonte: Corte Cassazione