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Circolari, Lavoro e Previdenza

Acausalità anche per la somministrazione – INL, interpello n. 2/2021

5 Marzo 2021
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Il Ministero del Lavoro, con l’allegata nota del 3 marzo 2021, ha risposto all’istanza di interpello avanzata dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in merito all’applicazione, anche ai contratti di lavoro in somministrazione a termine, della deroga introdotta dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 104/2020 convertito, con modificazioni, dalla L.  126/2020, che consente di prorogare o rinnovare un rapporto di lavoro a tempo determinato, in deroga all’articolo 21 del D.Lgs n. 81/2010, anche in assenza  delle causali di cui all’articolo 19, comma 1 del medesimo decreto.

Sul punto il Dicastero, dopo una puntuale ricostruzione della disciplina riferita all’istituto contrattuale, ha chiarito che la deroga prevista dalla norma suddetta si applica anche ai contratti di somministrazione a termine.

Pertanto, in considerazione del perdurare della fase emergenziale, tali contratti potranno essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi anche in assenza di causali, fermo restando il rispetto degli altri limiti previsti dalla norma.

Il Dicastero ha, altresì, precisato che lo slittamento al 31 marzo 2021 del termine finale per l’utilizzo di tale facoltà di rinnovo o proroga senza causale, disposto dall’articolo 1, comma 279, della legge n. 178/2020 (L. di Bilancio 2021) non riconosce una nuova possibilità di rinnovo o proroga, laddove la stessa sia già stata in precedenza esercitata. La norma prevede, infatti, espressamente che tale facoltà sia utilizzabile “per una sola volta”.

E’ stato, infine, precisato che l’interpretazione fornita è in linea con la ratio di salvaguardia dei livelli occupazionali propria della normativa emergenziale.

La possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a termine, anche in somministrazione, già in corso con il regime agevolato dell’assenza delle causali, consente, infatti, di mantenere lo stato di occupazione dei lavoratori somministrati a termine interessati e di evitare il ricorso agli strumenti di sostegno al reddito.

Fonte: Ance

Min lav interpello 2-2021

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