Il sismabonus acquisto spetta anche quando la ricostruzione determina un aumento volumetrico e un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al fabbricato demolito; è necessario che l’immobile venga venduto entro il 31 dicembre 2021 e che sia quindi dotato di attestato di agibilità.
Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 557 del 23 novembre 2020 fornita ad un’impresa di costruzione e ristrutturazione immobiliare.
L’impresa intende demolire una struttura industriale dismessa, che si trova su un terreno di sua proprietà, e sostituirla con tre palazzine residenziali plurifamiliari. Prima di procedere, chiederà al Comune il permesso a costruire convenzionato al Regolamento urbanistico ed edilizio.
Le tre nuove costruzioni risulteranno con un rischio sismico ridotto di due classi rispetto al fabbricato originario. L’operazione terminerà a novembre 2021, con la stipula dei contratti di compravendita definitivi. Nel frattempo, saranno firmati dei preliminari con versamento di caparre e acconti.
Ma l’impresa ha tre dubbi:
1. non trattandosi di semplice demolizione e ricostruzione di un edificio, ma di una più complessa operazione di riqualificazione dell’area interessata, con la realizzazione di tre palazzine residenziali e un aumento delle volumetrie rispetto alla struttura preesistente, l’intervento è agevolabile con il sismabonus acquisto?
2. sono agevolabili gli acquisti definitivi effettuati anche successivamente al 31 dicembre 2021, ma entro i 18 mesi dalla fine dei lavori?
3. gli immobili devono ottenere necessariamente entro il 31 dicembre 2021 il riconoscimento dell’agibilità da parte del Comune o è sufficiente, per la stessa data, aver realizzato il collaudo statico con verifica del miglioramento sismico?
L’Agenzia ricorda che il sismabonus acquisto segue le orme del sismabonus ma è destinato agli acquirenti delle nuove unità immobiliari (e non a chi effettua l’intervento) edificate, anche con una diversa volumetria rispetto alla struttura preesistente, sulle macerie di fabbricati demoliti e ricostruiti con lo scopo di ridurne il rischio sismico, situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.
Il beneficio consiste in una detrazione d’imposta pari al 75% del prezzo di acquisto se dall’intervento deriva il passaggio a una classe di rischio inferiore, pari all’85% se per effetto dei lavori si scende di due classi di rischio.
L’agevolazione vale se sono rispettate le disposizioni normative urbanistiche e a condizione che l’opera venga realizzata da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che devono aver ceduto l’immobile entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori.
Tornando al caso sottoposto dall’impresa, l’Agenzia risponde chiarendo che:
1. il bonus spetta a prescindere dalle modalità di rilascio del titolo abilitativo, e anche nell’ipotesi in cui la ricostruzione dell’edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto al fabbricato demolito. In particolare, è possibile usufruire della detrazione anche se il nuovo fabbricato contiene un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al vecchio;
2. il sismabonus acquisto è in vigore per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. Gli acquirenti, quindi, possono beneficiare della detrazione se l’atto di acquisto è stipulato entro il 31 dicembre 2021 (non rilevano, in pratica, i 18 mesi concessi ai costruttori per la rivendita degli immobili);
3. ciò che conta ai fini dell’agevolazione è la stipula del contratto di acquisto (da effettuare entro il 31 dicembre 2021) dell’immobile che, naturalmente, deve avere tutte le caratteristiche idonee per essere venduto e, quindi, anche l’attestato di agibilità.