Ispezione dei luoghi, opere abusive e mancata denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere a struttura metallica. Sono gli argomenti principali oggetto della sentenza 27 ottobre 2020, n. 29822 con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha fornito interessanti spunti.
Il caso di specie
Il caso di specie riguarda il ricorso presentato per l’annullamento di una sentenza della Corte di Appello che, confermando quanto stabilito dal giudice del tribunale, condannava l’attuale ricorrente per violazione degli artt. 44 comma 1 (sanzioni penali), 71 (lavori abusivi), 72 (omessa denuncia dei lavori) e 95 (autorizzazione per l’inizio dei lavori) del D.P.R n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).
Il ricorso in cassazione era fondato su due motivi principali:
Osservazione dei luoghi non è ispezione
In riferimento al primo motivo del ricorso, gli ermellini hanno ricordato che “lo svolgimento da parte della polizia giudiziaria di una mera attività di osservazione descrittiva dello stato dei luoghi, eventualmente documentata con rilievi fotografici – come avvenuto nella specie – non è assimilabile all’ispezione dei luoghi disciplinata dall’articolo 244 del codice di procedura penale”.
Per questo motivo il ricorso sull’ispezione dei luoghi sarebbe infondato.
Materiali utilizzati
Sulla questione materiale usati e denuncia dei lavori, secondo il ricorrente, il mancato utilizzo del cemento armato sarebbe una discriminante a suo favore. Ma, dice la Corte di Cassazione, come previsto dal DPR n. 380/2001, l’applicazione della legge “non riguarda unicamente le opere che siano al tempo stesso costituite da cemento armato e struttura metallica, sì che sarebbe necessaria la coesistenza di entrambi gli elementi onde configurarsi la sussistenza dei reati relativi, essendo evidente, atteso il richiamo del legislatore alle opere in struttura metallica, che la disposizione è diretta a regolare anche, singolarmente, le opere che, non composte di cemento armato, possiedano una struttura metallica”.
Questo vuol dire che la sola presenza della struttura metallica “si spiega in ragione della potenziale pericolosità di essa derivante dal materiale impiegato e della conseguente necessità che anche in tal caso vengano adottate le particolari precauzioni da adottare in fase di costruzione in zona sismica”. Quindi, come nel caso analizzato, la realizzazione della sola struttura metallica è sufficiente ad addossare i reati all’uomo che ha proposto ricorso. Ricorso che è stato respinto.
sentenza-cassazione-27.10.2020-29822