Il fatto
La questione parte dal bando di gara assegnato ad una società e a cui l’attuale ricorrente, precedente gestore del servizio, aveva proposto ricorso rigettato in primo grado e proponendone uno nuovo al Consiglio di Stato puntando sulla commissione di gara ritenuta “non idonea” a svolgere quella funzione.
Commissioni, cosa dice la normativa
Il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) non contiene indicazioni su un regolamento da adottare per la nomina dei commissari, sia nel caso si dovesse trattare di commissari interni, quindi dipendenti interni della stazione appaltante, che esterni. E non è ancora possibile adottare lo strumento “dell’albo”, perché non ancora approvato. Infatti, la giurisprudenza parla chiaro: “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 del Codice dei contratti, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”. La commissione di gara deve essere costituita, scrive il Consiglio di Stato “secondo regole di trasparenza e competenza, anche per il caso di nomina di componenti interni”.
Disciplinare, trasparenza ed esperienza
Nel caso specifico, rileva il Consiglio di Stato, il disciplinare prevedeva prima dell’inizio della fase di valutazione la nomina della commissione. E questo, per i giudici, “garantisce la trasparenza della scelta”. E non si può contestare la nomina di alcuni soggetti ritenuti non all’altezza di valutare nel caso specifico, su questa gara. Secondo il Consiglio di Stato, “le censure dell’appellante sono dirette a delegittimare l’operato della Commissione al fine di sindacarne il giudizio tecnico, ma, a riguardo, deve richiamarsi il costante orientamento, alla luce del quale “la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciutale; per cui, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, di norma devono ritenersi inammissibili le censure che impongono il merito di valutazioni per loro natura opinabili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio”. Per questo l’appello va respinto e viene confermata la sentenza di primo grado.