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Circolari, Fiscalità

Emergenza Coronavirus, Decreto Rilancio e IVA agevolata: nuovo intervento dell’Agenzia delle Entrate

9 Novembre 2020
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Periodo di emergenza sanitaria causata dal coronavirus e grande incertezza soprattutto sull’applicazione dell’Iva agevolata prevista dal Decreto Rilancio, il decreto numero 34 del 2020 (oggi legge numero 77 del 2020). Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate fa chiarezza su detergenti disinfettanti e soluzioni idroalcoliche e quindi che possono beneficiare dell’Iva agevolata. E l’Agenzia spiega tutto nella risposta numero 530.

I dubbi

Il nodo della questione ruota attorno alla dicitura “detergenti disinfettanti per mani” che vengono citati nell’elenco dei beni che usufruiscono dell’Iva agevolata al 5 per cento contenuto nel Decreto Rilancio. Per la società che pone il quesito i detergenti disinfettanti per mani, di fatto, non esistono, in quanto il termine disinfettante è un prodotto che deve essere registrato presso il Ministero della Salute come presidio medico chirurgico. Invece i prodotti detergenti “possono anche esplicare un’azione igienizzante”.

La circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Secondo la società che ha posto il quesito, basta leggere la circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (la numero 12/E del 2020) per avere una chiara indicazione su quali siano i prodotti ammessi all’esenzione Iva inizialmente e poi con Iva agevolata al 5 per cento. Si tratta dei prodotti che hanno i seguenti codici doganali: Detergenti e disinfettanti per mani: 3401 1100; 3401 1900; 3401 2010; 3401 2090; 3401 3000; 3402 1200; 3808 94; Soluzione idroalcolica in litri: 2207 1000; 2207 2000; 2208 9091; 2208 9099. Nei codici per detergenti disinfettanti per mani si trovano anche i saponi di uso comune e preparazioni “organiche tensioattive”, in forma liquida, solida, o in polvere, sia quelli a uso medicinale, contenenti altri componenti idonei alla disinfezione nonché altre preparazioni contenenti agenti organici di superficie, preparazioni atte a pulire contenenti anche sapone.

Il “mistero” delle soluzioni idroalcoliche

Secondo la società, analizzando i codici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il gel idroalcolico non è riconducibile ai “detergenti disinfettanti per mani”, in quanto non compatibile con i codici previsti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il gel idroalcolico per la pulizia delle mani, secondo la società, appare più facilmente inquadrabile nella categoria riferita a: oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche (anche contenenti alcool). E da qui nascono i dubbi: i saponi di uso comune possono beneficiare dell’Iva agevolata? Secondo la società, sì. E il gel idroalcolico?

L’Agenzia delle Entrate replica

Piccola e dovuta precisazione: nessun beneficio di agevolazione di Iva sui prodotti con finalità di cosmesi, “ma solo su quelli che siano addizionati con disinfettanti”, dice l’Agenzia delle Entrate. Con la dizione “detergenti disinfettanti per mani”, prosegue l’Agenzia “il legislatore ha voluto far riferimento ai soli prodotti per le mani con potere disinfettante, e in particolare ai biocidi o presidi medico-chirurgici. I semplici detergenti infatti non possono ritenersi compresi in quanto non svolgono un’azione disinfettante: si limitano a rimuovere lo sporco e i microrganismi in esso presenti, e la conseguente riduzione della carica microbica facilita la disinfezione. Per quanto riguarda la “soluzione idroalcolica in litri”, tra questi rientrano i disinfettanti a base alcolica, certificati/autorizzati come presidi medico-chirurgici o biocidi, a base di etanolo almeno al 70 per cento. Solo questo tipo di prodotti ha un’azione virucida e dunque è in grado di rispettare la ratio della norma “che non è applicabile alle cessioni per finalità cosmetiche o alimentari”.

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