I massimali di costo, indicati dal decreto Requisiti Tecnici, non comprendono la posa in opera dei prodotti. Al dubbio, sollevato dalla Federazione industrie prodotti impianti servizi ed opere specialistiche per le costruzioni (Finco), ha risposto lo staff del Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), Alessio Villarosa.
Per asseverare il rispetto dei costi massimi, ci sono due strade. La prima è utilizzata per gli interventi in cui è il tecnico a dover asseverare il rispetto dei requisiti tecnici. In questo caso, il tecnico deve asseverare che i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o, in caso di loro mancanza, dei prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile. Se i prezzari non riportano le voci richieste, il tecnico determina i nuovi prezzi in maniera analitica, avvalendosi anche dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento contenuti nell’Allegato I al DM Requisiti Tecnici.
La seconda strada è utilizzata quando l’asseverazione attestante il rispetto dei requisiti tecnici può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori. Ciò accade per la sostituzione di finestre, comprensive di infissi, nelle singole unità immobiliari, la posa di schermature solari che non richiede il deposito della comunicazione in Comune e l’installazione di impianti di potenza inferiore a 100 kW. In questi casi, per il calcolo l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato dal tecnico sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento contenuti nell’Allegato I.
Nell’Allegato I è specificato che i costi non comprendono l’Iva, le prestazioni professionali e le opere complementari relative all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie.
Finco ha quindi scritto al Mef per capire se, nella dicitura di “opere complementari”, fosse compresa anche la posa in opera. A detta di Finco, il vocabolo “complementari” si sarebbe prestato ad equivoci e, in senso letterale, per “opere complementari relative all’installazione ed alla messa in opera di tecnologie” si sarebbero potute intendere opere diverse dalla posa in opera stessa.
Il Mef, ha risposto che “per i lavori iniziati dopo il 6 ottobre bisogna tener conto che il massimale non comprende: IVA, prestazioni professionali e spese relative all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie” e ha invitato a contattare direttamente il Ministero dello Sviluppo Economico per maggiori dettagli.
Finco ha interpretato questa risposta nel senso che la posa in opera non rientra nei costi massimi. Un’interpretazione restrittiva sarebbe a suo avviso in contrasto con la ratio della normativa. Questa interpretazione è stata confermata con un messaggio del Governo, che ha anche reso noto di aver sollecitato l’Enea alla pubblicazione di una Faq sull’argomento.