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Circolari, Lavoro e Previdenza

.Dottrina Per il Lavoro: agevolazione “a tempo” per le aziende che utilizzano somministrati a termine

13 Ottobre 2020
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Nella serata di ieri è stata approvata dalla Camera, in via definitiva, la legge di conversione del decreto legge n. 104/2020 (cd. Decreto “Agosto”).

Tra le altre cose, è stata introdotta una norma a tempo (fino al 31 dicembre 2021) per i lavoratori somministrati (modifica all’articolo 31 del TU sui contratti di lavoro – D.L.vo n. 81/2015).

Qualora il lavoratore somministrato a termine sia dipendente a tempo indeterminato dell’Agenzia di Somministrazione, il periodo di lavoro non deve essere computato per il raggiungimento del massimale di durata dei contratti a tempo determinato.

In considerazione di ciò, le aziende utilizzatrici dovranno richiedere alle Agenzie di Somministrazione di comunicare la tipologia di contratto in essere con il lavoratore somministrato.

 


 

Questo è il nuovo articolo 31, comma 1, del Decreto Legislativo n. 81/2015, con le modifiche previste dall’articolo 8, comma 1-bis, della legge di conversione del decreto legge n. 104/2020 (cd. Decreto “Agosto”):

Art. 31 – Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato

  1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato. Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021.
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