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Circolari, Lavoro e Previdenza

INL: potere di disposizione – chiarimenti per gli ispettori

5 Ottobre 2020
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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la circolare n. 5 del 30 settembre 2020, con la quale fornisce, al proprio personale ispettivo, le prime indicazioni sul potere di disposizione (articolo 14, del Decreto Legislativo n. 124/2004) , così come modificato dall’articolo 12-bis del decreto Legge n. 76/2020 (convertito con la legge n. 120/2020).

La nuova formulazione dell’articolo 14, del Decreto Legislativo n. 124/2004 prevede la “possibilità”, da parte dei soli ispettori del lavoro, di adottare la disposizione “in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative” introducendo un presidio sanzionatorio in relazione a tutti gli obblighi normativi e contrattuali per i quali non è prevista alcuna conseguenza in caso di mancata o errata applicazione.

In pratica, la disposizione, secondo l’INL, vuole favorire, attraverso l’ordine impartito dall’ispettore del lavoro, il rispetto di tutte quelle norme che sono sprovviste di un presidio sanzionatorio.

Art. 14 – Disposizioni del personale ispettivo

1. Il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro puo’ adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarita’ rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano gia’ soggette a sanzioni penali o amministrative.

2. Contro la disposizione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutivita’ della disposizione.

3. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all’articolo 13, comma 2, del presente decreto.

Circolare-n-5-del-30-settembre-2020

 

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