Con la nuova versione aggiornata del servizio gli interessati devono comunicare le ulteriori modalità di pagamento previste dall’art. 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 per i premi sospesi e, se non già provveduto, comunicare di aver effettuato la sospensione dei versamenti.
L’art. 97 ha previsto che i beneficiari possono versare:
- il 50% delle somme oggetto di sospensione in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, e rateizzare il restante 50%, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021
oppure
- versare il 50% delle somme oggetto di sospensione mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, e rateizzare il restante 50%, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021.