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Circolari, Lavoro e Previdenza

Rateizzazioni – Definito l’accordo

1 Ottobre 2020
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Con il Verbale di accordo del 10 settembre scorso, le parti sociali dell’edilizia firmatarie di tutti i ccnl hanno convenuto sulla necessità di definire una disciplina omogenea della rateizzazione in Cassa Edile/Edilcassa sul territorio nazionale, individuando tassativamente le garanzie che le imprese devono prestare.

Si tratta, infatti, oltre che delle garanzie fideiussorie, anche dello specifico strumento della cambiale. Va da sé che ogni altra forma  non potrà più essere accettata e comporterà, per il futuro, una specifica responsabilità in capo agli amministratori che dovessero assumere comportamenti difformi alla disciplina concordata nel citato Verbale.

Con riguardo al titolo della cambiale, che dovrà avere il bollo e la stessa durata del piano di rateizzazione, dovranno essere richieste tante cambiali quante sono le rate del piano di rateizzazione concesso, ciascuna del valore di ogni singola rata.

Per quanto concerne gli altri contenuti, fermo restando l’obbligo per la Cassa di attivare la specifica procedura di regolarizzazione, l’Accordo detta una disciplina generale con delle specifiche correlate all’entità del valore del debito oggetto della rateizzazione.

In via preliminare, l’Accordo stabilisce che, laddove la rateizzazione comporti il non versamento integrale dell’accantonamento per GNF (tredicesima a dicembre e ferie a luglio) al lavoratore alle scadenze predeterminate, sarà necessario l’accordo sindacale con la RSU, ove fosse presente, o con le organizzazioni sindacali territoriali, anche con il supporto dell’associazione datoriale, e le rate dovranno essere prioritariamente versate, appena incassate, al lavoratore, sino a copertura totale del GNF e delle altre prestazioni a suo favore.

La durata della rateizzazione per tutte le imprese attive è così articolata:

  1. 6 mesi per debiti fino a 5.000 euro;
  2. 12 mesi per debiti da 5.000 euro fino a 15.000 euro;
  3. 18 mesi per debiti da 15.000 euro fino a 30.000 euro;
  4. 24 mesi per debiti superiori a 30.000 euro.

Per le imprese cessate o sospese il debito potrà essere dilazionato fino a 18 mesi.

L’accordo prevede che per la rateizzazione di cui al punto 1. la prima rata dovrà avere un importo di 1.500 euro; nella rateizzazione di cui al punto 2. la prima rata dovrà avere un importo pari al valore di due ratei; per la rateizzazione di cui al punto 3. la prima rata dovrà avere un importo pari al valore di tre ratei;  per la rateizzazione di cui al punto 4. la prima rata dovrà avere un importo pari al valore di quattro ratei.

Differentemente dalle precedenti delibere in merito, l’Accordo prevede espressamente  che gli interessi di mora debbano essere suddivisi  e inclusi nelle singole rate e, pertanto, gli interessi  connessi alle rate che afferiscono il GNF e le altre prestazioni saranno devoluti interamente agli operai.

La procedura per il riconoscimento della rateizzazione dovrà esaurirsi entro 20 giorni dalla richiesta da parte dell’impresa e comporterà la regolarità della stessa ai fini del DURC.

L’Accordo detta anche i requisiti in capo alle imprese, ovvero una iscrizione nella Cassa competente di almeno 12 mesi, che siano trascorsi almeno 12 mesi  dal termine di una precedente  rateizzazione laddove l’impresa ne intenda richiedere un’altra nella medesima Cassa e che, comunque, nei precedenti 12 mesi siano state concluse positivamente eventuali altre rateizzazioni in altre Casse. L’impresa  non dovrà  anche risultare già morosa presso la Cassa per periodi precedenti  per i quali sia stata attivata la procedura esecutiva.

Il beneficio della rateizzazione decade laddove l’impresa sia inadempiente nella correntezza  delle denunce e/o dei versamenti.

Si allega, inoltre, la comunicazione della CNCE in materia.

COM.741

Rateizzazioni 10 settembre 2020

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