Appalti e oneri per la sicurezza, il caso
Il caso preso in esame dal Consiglio di Stato riguarda una gara per l’aggiudicazione del servizio di conduzione dell’infrastruttura ICT del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Una delle imprese partecipanti aveva quantificato in “euro zero” i costi della sicurezza aziendali.
Per questo, e per altri motivi, era stata esclusa dalla gara. Secondo la Stazione Appaltante, dal momento che i costi per la sicurezza sono un elemento essenziale dell’offerta, l’impresa avrebbe dovuto quantificarli in modo corretto e indicarli nell’offerta.
Costi per la sicurezza, non esiste un valore minimo
La sentenza tratta una serie di aspetti, ma in questa sede ci concentriamo sulle considerazioni condotte dai giudici in merito all’indicazione dei costi per la sicurezza.
I giudici non hanno condiviso le motivazioni della Stazione Appaltante sottolineando che il concorrente nell’offerta aveva giustificato il motivo per cui aveva indicato “pari a zero” l’importo degli oneri per la sicurezza.
L’offerta riportava infatti che “non sussistono costi aziendali specifici per la sicurezza che le società del Raggruppamento devono sopportare in aggiunta alla quota parte dei costi di sicurezza generali riferibili comunque all’appalto di cui si tratta” e che “alla luce di quanto sopra, anche la quota parte dei costi di sicurezza generali riconducibile all’appalto di servizi in oggetto, è sostanzialmente inesistente e del tutto trascurabile in relazione all’importo del servizio, in quanto quantificabile in 0,0154% del valore della fornitura”.
Il CdS ha spiegato che “il segno zero è comunque rappresentativo di un valore, in quanto indicativo dell’assenza di costi e, quindi, risponde all’esigenza di chiarezza cui è preordinata l’offerta economica. In presenza di un costo del tutto irrisorio, la circostanza che lo stesso sia stato apprezzato come zero anziché come un valore minimo è sostanzialmente indifferente e, comunque, non altera la complessiva entità ed attendibilità dell’offerta presentata”.
I giudici hanno concluso affermando che “l’assenza o la minima significatività di costi per la sicurezza aziendale per un servizio di ordine prevalentemente intellettuale quale quello oggetto del giudizio non può dirsi incongruo”.