• cerca Stampa Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
    • ANCE Reggio Calabria
    • Il Presidente e gli Organi
    • Gruppo Giovani
    • Il Regolamento
  • Servizi
  • News
    • Circolari
    • Bandi
    • Tabelle retributive e Indici
    • Eventi
  • Contatti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
Circolari, Lavoro e Previdenza

INL: decreto Semplificazioni – modifiche al procedimento amministrativo

27 Luglio 2020
Categories
  • Circolari
  • Lavoro e Previdenza
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 469 del 21 luglio 2020, con la quale fornisce alcune indicazioni circa le modifiche apportate dal Decreto “Semplificazioni” (Decreto Legge n. 76/2020) alla Legge n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

In particolare, le modifiche hanno riguardato:

➢ art. 2 – conclusione dei procedimenti amministrativi
Dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis che impone alle PP.AA. di misurare e pubblicare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese in comparazione con quelli previsti dalla normativa vigente. Trattasi tuttavia di una disposizione che, per la sua concreta applicazione, sembra richiedere l’emanazione di un D.P.C.M. con il quale definire “modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti”.
Dopo il comma 8 è inserito il comma 8 bis, secondo cui l’adozione di provvedimenti, autorizzazioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati adottati dopo la scadenza dei termini (artt. 14 bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1) nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’art. 19, comma 3 e 6-bis, sono inefficaci (fatta salva l’adozione dei provvedimenti di annullamento d’ufficio di cui all’art. 21 nonies della L. n. 241/1990).

➢ art. 10 bis – comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza 
al comma 1 si prevede, mediante la sostituzione del terzo e quarto periodo, che la comunicazione dei motivi ostativi sospende (anziché interrompe) i termini di conclusione dei procedimenti.
Il termine ricomincia quindi a decorrere – sommandosi al tempo già trascorso – dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza dei dieci giorni dalla ricezione della comunicazione del preavviso di rigetto.
Nel caso di presentazione delle osservazioni, del loro mancato accoglimento si dovrà dare conto, indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.

➢ art. 16 – attività consultiva
le modifiche di cui al comma 2 consentono all’amministrazione procedente di non acquisire il parere dell’organo consultivo ove non sia intervenuto nei termini, anche nel caso in cui il parere non sia “facoltativo”.

➢ 17 bis – effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici
Le modifiche introdotte vincolano le amministrazioni tenute a formulare proposte nell’ambito di procedimenti di competenza di altre amministrazioni, a provvedervi nel termine di trenta giorni. In mancanza, l’amministrazione può adottare gli atti.

➢ art. 18 – autocertificazione
dopo il comma 3 è inserito il comma 3 bis secondo cui “nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l’acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;

➢ l’art. 21 octies – annullabilità del provvedimento
si stabilisce che la previsione secondo cui “il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”, non trova applicazione al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990. L’art. 10 bis in questione – si ricorda – introduce una procedura di “interlocuzione” nei procedimenti ad istanza di parte.

L’art. 12 del D.L. n. 76/2020, infine, prevede l’obbligo per le PA di ridurre i termini dei procedimenti amministrativi di competenza entro il prossimo 31 dicembre.

Nota-Inl-Dc-Giuridica-469-21072020

Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Cookie Policy
Social Media Policy
Lavora con noi
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Utilizzando il nostro sito web si acconsente all'uso dei cookie anche di terze parti.
Read MoreChiudi
Manage consent

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
ACCETTA E SALVA
Ance Reggio CalabriaLogo Header Menu
  • Chi siamo
    • ANCE Reggio Calabria
    • Il Presidente e gli Organi
    • Gruppo Giovani
    • Il Regolamento
  • Servizi
  • News
    • Circolari
    • Bandi
    • Tabelle retributive e Indici
    • Eventi
  • Contatti


  • Contatti

    Area Riservata