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Circolari, Fiscalità

Superbonus 110%: Audizione AdE sulla nuova disciplina della cessione del credito

24 Luglio 2020
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Audita in Parlamento l’Agenzia delle Entrate In tema di cessione dei crediti d’imposta relativi ai Superbonus al 110%.

Con l’Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe Tributaria lo scorso 22 luglio, in considerazione delle potenzialità degli strumenti agevolativi contenuti negli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, convertito con modificazioni nella legge 77/2020[1], l’AdE ha anticipato l’avvio di un programma di informazione sui suddetti bonus che prevede:

  • la pubblicazione di una Guida esplicativa a carattere divulgativo contenente una prima illustrazione informativa sulle principali novità in materia di detrazioni introdotte dal Decreto Rilancio;
  • la predisposizione di una sezione dedicata sul sito internet dell’Agenzia, nella quale saranno raccolti le norme di riferimento ed i documenti di prassi progressivamente emanati;
  • l’ emanazione di una circolare interpretativa degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.

In particolare in ordine alla disciplina contenuta nell’art.121[2], in tema di sconto in fattura e/o cessione del credito, l’Amministrazione finanziaria ha fornito alcune interessanti anticipazioni  (che dovranno trovare comunuque conferma ufficiale) sui contenuti del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in corso di predisposizione, che ne detterà le linee guida.

In particolare, oltre a riepilogare gli interventi per i quali è possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione, oppure per il contributo sotto forma di sconto, il citato provvedimento chiarirà i seguenti aspetti:

  • Modalità e termini per la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate
    Per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, la comunicazione delle opzioni relative alle spese andrà effettuata:
  1. in caso di lavori non agevolabili con i Superbonus 110%, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente beneficiario della detrazione oppure avvalendosi di un intermediario, tramite la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate,
  2. in caso di lavori agevolabili con i Superbonus 110%, direttamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
    Nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali, come già previsto nei precedenti provvedimenti che hanno disciplinato le modalità di esercizio dell’opzione di cessione del credito o del contributo sotto forma di sconto, nel provvedimento in corso di definizione verrà stabilito che, l’opzione andrà comunicata all’Agenzia delle Entrate dall’amministratore di condominio.
  • Contenuto del modello di comunicazione
    In ogni caso, il modello di comunicazione dovrà contenere i seguenti elementi:
  1. codice fiscale del beneficiario della detrazione che esercita l’opzione,
  2. tipo di opzione esercitata (sconto/cessione del credito),
  3. tipologia di intervento effettuato (specificando se si tratta di un intervento effettuato congiuntamente a quelli per i quali spetta la detrazione del 110 per cento),
  4. anno di sostenimento e importo della spesa,
  5. ammontare della detrazione spettante,
  6. dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento,
  7. codice fiscale del fornitore (o dei fornitori) che ha praticato lo sconto ovvero del cessionario (o dei cessionari) del credito,
  8. codice fiscale del soggetto che rilascia il visto di conformità e dichiarazione di verifica (da parte dello stesso soggetto che appone il visto) della presenza dell’asseverazione “tecnica” e di congruità del prezzo per gli interventi con detrazione al 110%;
  • Termini e modalità per l’utilizzo del credito d’imposta
    Si ricorda in proposito che il suddetto credito potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 e per l’eventuale successiva cessione del credito, mediante la piattaforma disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

In tema di responsabilità dei fornitori e dei soggetti cessionari, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che “I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito d’imposta ricevuto”.

Specularmente, ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei beneficiari originari (ad esempio, i proprietari dell’edificio) che esercitano l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, le attribuzioni e i poteri previsti dagli artt. 31 e sgg. Del DPR 600/1973 , s.m.i.

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, procederà, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, nei termini di cui all’art.43, DPR 600/1973 e all’art.27, co.16-20, DL 185/2008, convertito con modifiche in legge 2/2009. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvederà quindi al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi (art.20, DPR 602/1973) e delle sanzioni (art. 13,DLgs 471/1997).

 


[1] Cfr. ANCE “Il Superbonus al 110% diventa legge, l’ANCE pubblica la guida operativa “- ID n. 41008 del 17 luglio 2020.

[2] In proposito si ricorda che tale possibilità, ai sensi dell’art.121 del DL 34/2020, convertito con modificazioni nella legge 77/2020, si applica alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 relative agli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio residenziale (Bonus Edilizia), ed in particolare, quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni condominiali e sugli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità;
  • efficienza energetica che accedono all’Ecobonus anche nella maggior percentuale del 110%;
  • messa in sicurezza sismica che accedono a tutte le ipotesi di Sismabonus, anche nella maggior percentuale del 110%;
  • recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (per i quali rimane comunque confermata la percentuale del 90%, non potendo accedere al potenziamento),
  • installazione di impianti solari fotovoltaici, che accedono alla detrazione del 110%,
  • installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

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