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Circolari, Lavoro e Previdenza

Tutela previdenziale della malattia, art. 26 D.L. n. 18/20 e s.m.i.- Indicazioni operative

26 Giugno 2020
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L’Inps, con l’allegato messaggio n. 2584/20 e  nelle more della pubblicazione dell’apposita circolare esplicativa,  ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla gestione delle certificazioni prodotte dai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, ai fini del riconoscimento delle indennità previste dall’articolo 26 del D.L. n. 18/20 e s.m.i.

In particolare, la previsione normativa di cui al comma 1 del citato art. 26, che dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del relativo trattamento economico,  fa riferimento al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e della quarantena precauzionale.

Ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale, con correlata contribuzione figurativa, sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore; a ciò deve essere aggiunta l’eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento.

Tali periodi, ricorda l’Inps, non sono computati ai fini del calcolo del periodo di comporto, ovvero del periodo durante il quale il lavoratore assente dal lavoro ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Ai fini del riconoscimento della tutela, il lavoratore è tenuto a produrre  il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica. Il certificato deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica; nel caso sia emesso  in modalità cartacea, lo stesso dovrà essere trasmesso all’Inps nel termine dei due giorni.

Nel caso in cui al momento del rilascio del certificato il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica, queste dovranno essere acquisite direttamente dal lavoratore e comunicate successivamente all’Inps, mediante posta ordinaria o PEC. In attesa dell’integrazione da parte del lavoratore, il certificato del medico curante pervenuto all’Istituto verrà considerato sospeso, mediante apposizione del codice di anomalia generica – anomalia A

Il comma 2 dell’articolo 26 del D.L. n. 18/20 e smi  dispone che per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 o in possesso del riconoscimento di disabilità ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al termine del 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera. A tal fine il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante per  l’avvio del procedimento per il riconoscimento della relativa prestazione.

Nel caso di disabilità di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992 la tutela è prevista esclusivamente in presenza di immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. In assenza del verbale di riconoscimento della disabilità, la condizione di rischio può essere attestata dai medici legali presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

La certificazione sanitaria  del medico curante deve riportate l’indicazione dettagliata della situazione clinica e  la situazione di rischio del soggetto con anamnesi personale critica, nonché i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle Autorità sanitarie locali.

All’occorrenza, gli uffici medico legali dell’Inps potranno richiedere  ulteriore documentazione al riguardo;  in attesa dell’integrazione documentale, il certificato pervenuto all’Istituto verrà considerato, anche in questo caso, sospeso in attesa di regolarizzazione.

Il comma 6 dell’articolo 26 in parola stabilisce che in caso di malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza nessun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. In questo caso la patologia verrà gestita come una malattia comune.

Per tutelare i lavoratori nel periodo precedente al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del D.L.  n. 18/20, sono considerati validi, per il riconoscimento dell’indennità di cui al comma 1 dell’art 26, i certificati medici prodotti anche in assenza del prescritto provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, nonché i provvedimenti emessi dall’operatore di sanità pubblica presentati dai lavoratori, anche in assenza dei certificati di malattia redatti dai medici curanti.

Messaggio numero 2584 del 24-06-2020

Messaggio numero 2584 del 24-06-2020_Allegato n 1

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