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Lo stesso art. 19 del D.L. n. 18/2020, con il comma 2-ter, ha fissato al 31 maggio il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.
A tal riguardo, con il messaggio in oggetto, l’Inps ha chiarito che il nuovo e più ridotto termine del 31 maggio, per l’invio delle domande e la relativa applicazione della penalizzazione di cui al comma 2-bis del citato art. 19, prevista nel caso di invio oltre il predetto termine, riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di Cigo o Assegno ordinario con causale COVID-19 per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa collocati all’interno dell’arco temporale 23 febbraio – 30 aprile 2020.
Si ricorda che la penalizzazione di che trattasi consiste nel riconoscimento del trattamento di integrazione salariale per periodi non anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione delle istanze.
L’Istituto, infine, preannuncia che, con una circolare di prossima emanazione, saranno fornite le indicazioni relative a tutti gli altri casi, per una migliore operatività del flusso gestionale delle domande.
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