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Circolari, Lavori Pubblici

Livelli di progettazione, BIM e gare sotto soglia, le novità del regolamento appalti

25 Maggio 2020
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Livelli di progettazione, regolamentazione dell’appalto integrato, BIM, ruolo del RUP e appalti sotto soglia. Sono alcune delle materie confluite nella nuova bozza di regolamento attuativo del Codice Appalti. Il testo riassume in una norma organica le disposizioni fino ad ora sparse nel sistema di linee guida e decreti ministeriali.

Si tratta, ad ogni modo, di una norma che può ancora andare incontro ad altre modifiche e che potrebbe scontrarsi addirittura con la semplificazione del Codice Appalti, chiesta da molti rappresentanti delle imprese.

Vediamo alcuni punti riguardanti la progettazione, l’affidamento e la realizzazione delle opere pubbliche.

Livelli di progettazione

La progettazione dovrà essere articolata in: progetto di fattibilità tecnica ed economica (preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali) progetto definitivo e progetto esecutivo.

La bozza di regolamento ricalca i contenuti del decreto messo a punto dal Ministero delle Infrastrutture circa due anni fa, ma mai entrato in vigore.

Normalmente a base di gara deve essere posto il progetto esecutivo. Tuttavia, per dare nuova linfa ai cantieri, nel 2019 è stata decisa una modifica temporanea al Codice Appalti, che consente, fino al 31 dicembre 2020, l’appalto integrato, cioè l’affidamento congiunto delle progettazione e dell’esecuzione dei lavori.

La bozza del regolamento ribadisce che l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, è consentita solo in caso di finanza di progetto, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, calamità naturali.

L’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, segue una serie di regole. Il progetto esecutivo non può prevedere modifiche a quello definitivo e, nel caso siano necessari ulteriori studi, non è previsto alcun compenso aggiuntivo. Il progetto esecutivo deve poi essere approvato dalla Stazione Appaltante che, nel caso in cui gli elaborati non risultino meritevoli, può recedere dal contratto.

BIM, formazione per le PA

La nuova bozza del regolamento prevede che le Amministrazioni, nella fase di progettazione, costruzione e gestione delle opere, facciano ricorso al Decreto BIM. Per rendere la novità praticabile, sono previsti anche programmi formativi per il personale della PA e l’acquisto di sistemi hardware e software adatti. Al momento, infatti, sono queste le difficoltà oggettive che impediscono a molte Pubbliche Amministrazioni di bandire gare in BIM.

Ruolo del RUP

Nei lavori e negli appalti di lavori e nei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, il responsabile unico del procedimento (RUP) deve essere in possesso di un titolo di studio ed esperienza professionale specifici. In particolare, è richiesta un’esperienza professionale di un anno per l’affidamento di lavori di importo inferiore a 150mila euro, 2 anni per i lavori di importo compreso tra 150mila e un milione di euro, 3 anni per i lavori di importo compreso tra un milione di euro e le soglie comunitarie, 5 anni per importi superiori alle soglie europee.

Per i lavori particolarmente complessi, oltre all’esperienza di almeno 5 anni nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, e di una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell’intervento da affidare, è richiesta la qualifica di Project Manager.

Al RUP sono infatti richieste una serie di compiti, tra cui il coordinamento delle indagini preliminari alla realizzazione delle opere, l’avvio delle procedure di variante urbanistica, la verifica dei livelli progettuali, la ricognizione delle professionalità interne per la progettazione, l’autorizzazione di eventuali varianti.

Appalti sotto soglia

Sotto i 40mila euro si potrà scegliere l’affidamento diretto, con o senza consultazione di due operatori economici. La bozza di regolamento aggiunge che, se si sceglie di non consultare nessun operatore, si può procedere direttamente con la determina a contrarre. Gli affidatari possono presentare una autodichiarazione sull’assenza di cause di esclusione, sulla quale la Stazione Appaltante si riserva poi di effettuare i dovuti controlli.

Nella fascia tra i 40mila e i 150mila euro, il Codice prevede la possibilità di affidamento diretto, previa consultazione di almeno 3 preventivi per i lavori e 5 per le forniture. La bozza del regolamento spiega che la Stazione Appaltante può procedere all’aggiudicazione anche se, dopo la consultazione, è stato presentato un solo preventivo. Contestualmente all’offerta, deve essere presentata una autodichiarazione che attesti l’assenza di cause di esclusione.

La bozza di regolamento non dà indicazioni sulle altre fasce di importo degli appalti sotto soglia (quella tra 150mila e 350mila euro, tra350mila euro e un milione di euro e tra un milione e le soglie di rilevanza comunitaria).

Principio di rotazione

La nuova bozza conferma anche il principio di rotazione e il divieto di invito all’affidatario uscente, salvo che in rari casi che devono essere adeguatamente motivati dalla particolare struttura del mercato. L’affidamento all’operatore uscente sarà consentito anche se tra il precedente incarico e la nuova procedura siano trascorsi almeno 18 mesi.

Dovrebbe salire inoltre dagli attuali 1000 a 5mila euro la soglia al di sotto della quale sono consentite deroghe al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

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