Individuare gli interventi strutturali in zona sismica in base alla rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità.
Questo lo scopo delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture (MIT), pubblicate in Gazzetta Ufficiale, che individuano anche le varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso per chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni.
Le linee Guida si sono rese necessarie dopo che il Decreto Sblocca Cantieri (DL32/2019) ha modificato il DPR 380/2001 inserendo l’art. 94-bis che suddivide gli interventi strutturali in zone sismiche in base alla rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità e demandava ad un decreto del MIT (quello appena pubblicato) la definizione degli interventi relativi ad ogni categoria.
Le Linee guida definiscono interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità quelli che per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, possono comportare, in caso di fallimento, un elevato rischio per la pubblica incolumità e per l’assetto del territorio. Per questo richiedono la corretta applicazione dei principi che regolano la scienza e la tecnica delle costruzioni e i progetti di tali opere devono essere sottoposti a più accurati controlli.
Le tipologie di interventi sono:
– Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20 g e 0,25 g);
– Nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
– Interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita’ di protezione civile, nonche’ relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.
Gli interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità comprendono quelle categorie di interventi caratterizzati da una concezione strutturale più facilmente riconducibile alle fattispecie previste dalle norme tecniche e/o dalla letteratura di settore, che richiedono quindi sufficienti e comuni conoscenze tecniche. I controlli, in questo caso, possono essere eseguiti a campione.
Le tipologie di interventi sono:
– Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3;
– Riparazioni ed interventi locali sulle costruzioni esistenti;
– Nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
– Nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018.
Gli interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità sono quelli che per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità, fermo restando il rispetto delle disposizioni che regolano l’urbanistica e l’assetto del territorio.
Sono ricompresi in questa tipologia tutti gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sull’assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità, oppure in ragione della temporaneità dell’installazione, oppure perché presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso o di utilizzo limitati.
Sono considerati interventi privi di rilevanza quelli relativi agli elementi che non presentano rigidezza, resistenza e massa tali da risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell’incolumità delle persone.
Le linee guida esplicitano anche quali sono le varianti di carattere non sostanziale che sono esonerate dal preavviso scritto allo sportello unico, preposto al controllo ed alla vigilanza sull’assetto e la sicurezza del territorio per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 94-bis dal DPR 380/2001.
Il provvedimento definisce una variante non sostanziale se interviene solo su singole parti o elementi dell’opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso.
Tale variante, quindi, non deve agire su parametri come:
– il periodo fondamentale T1;
– il taglio alla base VR;
– le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali.
Le Linee Guida forniscono i criteri di carattere generale sulla base dei quali ciascuna regione potrà redigere la specifica elencazione che assegni le diverse tipologie di interventi ad una specifica macro-categoria, uniformandosi a principi validi sull’intero territorio nazionale, pur nel rispetto delle peculiarità e delle specificità che caratterizzano ogni area regionale.
Il provvedimento sottolinea che il deposito al SUE, sia del progetto sia della relazione a strutture ultimate, debba avvenire tramite pec. Nell’ottica di una generale semplificazione delle procedure, come attestazione di avvenuto deposito è valida anche la semplice stampa della certificazione dell’avvenuto ricevimento della pec, evidentemente sotto la responsabilità del soggetto che ha effettuato il deposito, per quanto attiene alla regolarità e completezza della documentazione.
Le regioni potrebbero, quindi, nel provvedimento di recepimento, prevedere la suddetta semplificazione, riservandosi, qualora ad un successivo esame della documentazione depositata si riscontrassero gravi carenze, di attivare la procedura di controllo sull’opera in questione, ancorché iniziata.