• cerca Stampa Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
    • ANCE Reggio Calabria
    • Il Presidente e gli Organi
    • Gruppo Giovani
    • Il Regolamento
  • Servizi
  • News
    • Circolari
    • Bandi
    • Tabelle retributive e Indici
    • Eventi
  • Contatti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
Circolari, Lavoro e Previdenza

INAIL: riduzione premi e contributi INAIL 2026 – fissazione degli Indici di Gravità Medi 2026-2028

30 Ottobre 2025
Categories
  • Circolari
  • Lavoro e Previdenza
Tags
  • home
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

L’Inail, con la circolare n. 53 del 28 ottobre 2025, informa che con il decreto del Ministro del lavoro del 30 settembre 2025, adottato sulla base della deliberazione n. 128 del Consiglio di amministrazione Inail in data 27 giugno 2025, sono stati fissati gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2026-2028 e la misura della riduzione per il 2026 da applicarsi ai soli premi ancora non revisionati.

A. Ambito di applicazione della riduzione per l’anno 2026

Per l’anno 2026 la riduzione dei premi e contributi dovuti prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica esclusivamente:

  • ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93;
  • ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall’Inps.

La riduzione non sarà applicata ai premi e ai contributi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2026, l’aggiornamento delle relative tariffe.

 

B.   Indici di Gravità Medi per il triennio 2026-2028 e misura della riduzione percentuale per il 2026

Con la stessa deliberazione, approvata con il predetto decreto interministeriale 30 settembre 2025, sono stati fissati gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2026-2028, da utilizzare per l’applicazione della riduzione in argomento ai soli premi e contributi sopra indicati, per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria.

Per l’anno 2026 la riduzione dei premi e dei contributi di cui all’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è stata fissata nella misura pari al  13,02%.

 

C.   Criteri di applicazione della riduzione

I criteri e le modalità di applicazione della riduzione sono stati stabiliti dal decreto 22 aprile 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Come specificato nella circolare Inail 7 maggio 2014, n. 25 e nella circolare congiunta Inail n. 32 e Inps n. 83 del 1° luglio 2014 riguardante i contributi in agricoltura, sono previsti criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.

1)  Attività iniziata da oltre un biennio

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da oltre un biennio si applica il criterio del confronto tra l’Indice di Gravità Medio (IGM) e l’Indice di Gravità Aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali determinati ai sensi dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e per i contributi della gestione agricoltura.

Per il 2026 si applicano gli Indici di Gravità Medi valevoli per il triennio 2026-2028 aggiornati con la deliberazione del Consiglio di amministrazione Inail del 27 giugno 2025, 128 approvata dal decreto interministeriale 30 settembre 2025.

Per l’anno 2026, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2024.

2)  Attività iniziata da non oltre un biennio

In caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La domanda di riduzione deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività.

Per fruire della riduzione sui premi speciali unitari dovuti per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, gli interessati (possessori di apparecchi radiologici e sostanze radioattive) devono presentare la domanda con il servizio online Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali, disponibile in www.inail.it – servizi online.

Per il settore agricoltura, la domanda deve essere presentata dagli interessati compilando l’apposito modulo di domanda Riduzione L. 147-2013 primo biennio Agricoltura pubblicato in www.inail.it – atti e documenti – moduli e modelli – assicurazione – premio assicurativo.

Il modulo deve essere trasmesso tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata della Direzione centrale per l’organizzazione digitale dcod@postacert.inail.it, che provvede a inserire l’avente diritto negli elenchi, da comunicare all’Inps, dei soggetti ai quali deve essere applicata la riduzione.

Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2026 le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2024.

Se nel corso del suddetto biennio l’istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l’anno 2026 nella nuova misura del 13,02o è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.

 

Fonte: Inail

Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Cookie Policy
Social Media Policy
Lavora con noi
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Utilizzando il nostro sito web si acconsente all'uso dei cookie anche di terze parti.
Read MoreChiudi
Manage consent

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
ACCETTA E SALVA
Ance Reggio CalabriaLogo Header Menu
  • Chi siamo
    • ANCE Reggio Calabria
    • Il Presidente e gli Organi
    • Gruppo Giovani
    • Il Regolamento
  • Servizi
  • News
    • Circolari
    • Bandi
    • Tabelle retributive e Indici
    • Eventi
  • Contatti


  • Contatti

    Area Riservata