Con la sentenza n. 109 del 20 maggio 2025, la Corte costituzionale ha censurato il comma 7 dell’art. 34-bis del Codice antimafia nella parte in cui – pur disponendo la sospensione degli effetti dell’informazione antimafia in caso di ammissione dell’impresa al controllo giudiziario – non prevede che tale sospensione si estenda, in caso di esito positivo della misura, fino alla conclusione del procedimento di aggiornamento dell’interdittiva da parte del prefetto (ex art. 91, comma 5).
Secondo la Corte, la disciplina vigente – come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa – comporta l’immediata cessazione della sospensione dell’interdittiva al termine del controllo, anche in