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Circolari, Lavoro e Previdenza

CNCE – validità del DURC – COVID- 19

7 Aprile 2020
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Si fa seguito alla Comunicazione Ance del 23 marzo scorso, per informare che la CNCE, con l’allegata comunicazione n. 710 del 6/04/2020, ha fornito aggiornamenti in merito alla validità del Durc ai sensi dell’art. 103, co. 2 del D.L. n. 18/2020, c.d. “cura Italia”.

E’ stato, in primo luogo, chiarito che, sulla base delle istruzioni fornite dagli Istituti previdenziali, in accordo con il Ministero del Lavoro e dalle parti sociali nazionali, “tutti i Durc in scadenza tra il 1 gennaio e il 15 aprile 2020 hanno una validità prorogata al 15 giugno 2020”.

Pertanto, tutte le istruttorie in corso e in scadenza in questi giorni, riguardanti una nuova richiesta a fronte di un Durc (fattispecie COVID 19) scaduto nell’intervallo di tempo 31 gennaio 2020 – 15 aprile 2020, potranno essere esitate, con tutte le verifiche del caso da parte della Cassa Edile come di consueto e ponendo in atto tutte le azioni volte al recupero dei crediti in ottemperanza alle disposizioni contrattuali in merito. I portali Inps e Inail daranno modo, comunque, al richiedente di recuperare il Durc scaduto e con validità prorogata al 15 giugno 2020.

Sul punto è stato richiesto alle Casse Edili il mantenimento delle prassi in atto e il rispetto delle previsioni in vigore, nonché di quanto previsto dall’accordo delle Parti sociali del 23 marzo 2020.

E’ stato, poi, chiarito che, per le nuove richieste di Durc, pervenute dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020) al 15 aprile 2020 compreso (fattispecie COVID 19 EXTRA), da parte di soggetti non in possesso di un documento in scadenza nell’intervallo di tempo 31 gennaio 2020 – 15 aprile 2020 e per le quali deve avviarsi un’istruttoria per mancata regolarità, queste dovranno considerarsi, in base alle considerazioni di seguito riportate.

Pertanto, anche in ottemperanza ai meccanismi di verifica dettata dalla normativa sul Durc (art. 3, DM 30 gennaio 2015), le Casse Edili dovranno considerare la posizione di regolarità dell’impresa con riferimento ai pagamenti scaduti al 31 agosto 2019 e, pertanto, tutti i Durc richiesti nel suddetto arco temporale, indipendentemente dalla data di istruzione della richiesta, non possono e non devono avere una validità diversa da quella stabilita per il 15 Giugno 2020.

Sono state, quindi, invitate le Casse Edili a rispettare tutte le indicazioni previste dalle parti sociali nazionali e territoriali e ad effettuare verifiche puntuali rispetto agli eventuali contenziosi in corso fra la Cassa Edile e l’impresa richiedente il Durc (COVID 19 EXTRA), e a segnalare tutte le fattispecie rientranti in tali casistiche alla CNCE per consentire la creazione di una banca dati specifica per un monitoraggio costante.

La CNCE ha informato, infine, che dal 16 aprile prossimo si riapplicheranno, per le richieste di Durc, le normali regole dettate dalla normativa in materia, fermo restando le previsioni della parti sociali in merito per il periodo emergenziale o, comunque le ulteriori eventuali disposizioni.

COM. 710

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