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Circolari, Lavoro e Previdenza

Cigo per COVID 19 Nazionale – Adempimenti

27 Marzo 2020
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Nelle more della pubblicazione delle rispettive  circolari operative dell’Inps e del Ministero del Lavoro e sulla scorta dei messaggi Inps nn. 1287/20 e 1321/20, già oggetto di comunicazione Ance del 24 marzo 2020,  si ritiene opportuno riepilogare le indicazioni  amministrative per le richieste di intervento di Cigo ai sensi dell’art. 19 del DL n. 18/20 il quale prevede, come più volte ricordato, misure derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria prevista dal D.Lgs n. 148/15.

 

Tale prestazione integrativa, come noto,  viene riconosciuta, tra gli altri,  ai  lavoratori alle dipendenze, dalla data del 23 febbraio 2020, delle imprese industriali ed artigiane dell’edilizia ed affini, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica COVID 19.

 

La domanda di Cigo deve essere inoltrata, in modalità telematica,  attraverso il portale Inps nella sezione Servizi online, accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”.

 

Per le istanze di Cigo conseguenti all’emergenza epidemiologica, come chiarito dall’Inps con i messaggi suddetti, dovrà essere selezionata la causale “COVID-19 nazionale”, a cui andrà allegato esclusivamente l’elenco dei lavoratori beneficiari. Le aziende, pertanto, non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato nemmeno la relazione tecnica.

 

Per quanto riguarda la disciplina speciale prevista dall’art. 19 del DL n. 18/20 in ordine alla Cigo con causale COVID 19,  si ritiene opportuno specificare  che la previsione di cui al comma 2 del medesimo art. 19 comporta una deroga all’osservanza dell’art. 14 del DLgs n. 148/15,  compreso il comma 5.

 

Pertanto, ad oggi ne consegue  che anche le imprese edili, escluse dal suddetto art. 14,  sono chiamate ad adempiere all’informazione, alla consultazione e all’esame congiunto, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

 

Allo stesso tempo, sulla base di informali indicazioni ricevute, si anticipa che, con l’emananda circolare esplicativa, l’Inps  chiarirà espressamente che, comunque, non vi è alcun obbligo di invio all’Istituto della comunicazione né, tantomeno, del verbale di consultazione sindacale.

 

Quindi, in attesa che la relativa procedura informatica sia aggiornata, richiamando  espressamente quanto previsto “nelle indicazioni per la compilazione domande Cigo con causale COVID 19”  rese disponibili dall’Inps  per le procedure di richiesta di Cigo effettuate dai  consulenti del lavoro, le imprese potranno inviare tali istanze tenendo conto che:

a) se la procedura richiede la compilazione del quadro N delle comunicazioni sindacali, dovrà essere indicato “dispensa Art.19 comma 2 DL 18/2020” attestante i motivi della mancata comunicazione.

 

Infine, si ricorda che, con l’Accordo  del 23 marzo 2020, le Parti sociali dell’edilizia hanno concordato una procedura semplificata per porre in essere i relativi adempimenti, anche per il tramite delle Associazioni datoriali di riferimento, prevedendo un’unica comunicazione aziendale per le diverse unità produttive interessate dalla richiesta di Cigo.

 

In relazione ai termini per la presentazione dell’istanza e alla durata del trattamento, la norma prevede che le istanze debbano essere inoltrate  entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

 

A tal riguardo, l’Inps ha chiarito che, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del messaggio stesso (23 marzo 2020), il dies a quo decorre dalla predetta data di pubblicazione.

 

Il periodo integrabile è riconosciuto nel limite massimo di nove settimane, anche non continuative,  a decorrere retroattivamente dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il 31 di agosto 2020.

 

Tra le misure agevolative previste per tale causale di intervento si ricorda che:

  • tale periodo non sarà inserito nel computo del biennio mobile né del quinquennio mobile di cui al D.lgs n. 148/2015;
  • il periodo non è conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile;
  • per i lavoratori interessati dall’evento non viene valutata l’anzianità lavorativa, bensì devono risultare in forza presso l’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
  • non è dovuto il contributo addizionale.

 

L’Inps riconosce inoltre la possibilità alle aziende che abbiano presentato una domande di Cigo o  abbiano in corso un’autorizzazione per un’altra causale di poter convertire, qualora ne abbiano i requisiti, nella causale COVID 19 dette domande, tenuto conto che quest’ultima causale prevarrà su quelle originarie.

 

In tale circostanza, l’Istituto provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti.

 

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