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A seguito di richieste di chiarimenti in ordine agli adempimenti in materia di sicurezza e salute riconducibili alla emergenza coronavirus, sentita la Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso e l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INL ha delineato alcuni aspetti di supporto nelle decisioni dei datore di lavoro dell’ispettorato.
Lo scenario connesso all’infezione coronavirus vede coinvolti i datori di lavori dell’Amministrazione in oggetto, esclusivamente sotto l’aspetto delle esigenze di tutela della salute pubblica e pertanto, sembra potersi condividere la posizione assunta dalla Regione Veneto nel senso di “non ritenere giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione” (diverso è il caso degli ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda).
Tuttavia, ispirandosi ai principi contenuti nel d.lgs. n. 81/2008 e di massima precauzione, discendenti anche dal precetto contenuto nell’art. 2087 c.c., l’INL ritiene utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, la redazione – in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente – di un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore – o soggetto a questi equiparato – assicurando al personale anche adeguati DPI.
Poiché le attività svolte dagli Uffici dell’amministrazione non rientrano tra quelle che espongono i lavoratori ad un rischio da ricondursi all’uso di agenti biologici, non viene ravvisata l’ “esposizione deliberata” né tantomeno l’“esposizione potenziale”, richiedenti l’obbligo puntuale della valutazione del rischio e l’elaborazione del DVR eventualmente integrato ed aggiornato.
Il margine di valutazione e determinazione dei datori di lavoro dell’INL, appare evidentemente limitato all’attuazione attenta e responsabile delle misure che le predette Autorità stanno adottando, assicurando che tutto il personale vi si attenga, regolamentando le attività svolte in una prospettiva di sano ed attivo coinvolgimento consapevole del personale medesimo, all’interno ed all’esterno degli Uffici, in una logica di accompagnamento alle indicazioni nazionali.
In ragione di quanto esposto e del pilastro normativo come norma di chiusura del sistema prevenzionistico di cui all’art. 2087 c.c., è consigliabile formalizzare l’azione del datore di lavoro con atti che diano conto dell’attenzione posta al problema in termini di misure, comunque adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte. Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un’appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008.
Ovviamente, data la natura squisitamente medico-sanitaria, le misure attuate e da attuarsi devono essere calate nella struttura con il supporto del Medico competente oltre che con la consulenza del RSPP e con la consultazione del RLS.
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