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Circolari, Fiscalità

Ristrutturazione edilizia, bonus mobili e detrazioni fiscali: in assenza di CILA come dimostrare la data di inizio lavori?

20 Marzo 2020
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In caso di ristrutturazione edilizia che non necessita di permessi o comunicazioni (es. CILA) come si dimostra che la data di inizio lavori è antecedente a quella dell’acquisto dei mobili?

Ristrutturazione edilizia, bonus mobili e detrazioni fiscali: la domanda all’Agenzia delle Entrate

FiscoOggi, la pubblicazione dell’Agenzia delle entrate, risponde alla domanda di un contribuente circa la fruizione del bonus mobili in caso di ristrutturazione edilizia che non necessita di CILA o altro permesso edilizio. Benedetta C. domanda “Per richiedere il bonus mobili come faccio a dimostrare la data di inizio dei lavori di ristrutturazione, non essendo obbligato a presentare al comune la Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata)? Devo portare in comune una Dichiarazione dell’Atto di Notorietà?”

Ristrutturazione edilizia, bonus mobili e detrazioni fiscali

Ricordiamo subito che il bonus mobili prevede una detrazione fiscale del 50% fino al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Condizione necessaria per la fruizione della detrazione fiscale è, quindi, che mobili e grandi elettrodomestici servano ad arredare un immobile per il quale si è fruito della detrazione del 50% delle spese sostenute per interventi di sul patrimonio edilizio (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia).

Ristrutturazione edilizia, bonus mobili e detrazioni fiscali: la risposta dell’Agenzia delle Entrate

La rivista dell’Agenzia delle Entrate ricorda la necessità che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione sia precedente a quella di acquisto dei beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile ristrutturato.

Come dimostrare la data di inizio lavori

Viene anche chiarito che seppure la data di avvio dei lavori possa essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, esistono degli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi. Per questi è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come prevede il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011) che va conservata ed esibita a richiesta degli uffici che effettuano il controllo sulla spettanza dell’agevolazione.

La dichiarazione sostitutiva per gli interventi in edilizia libera

Sull’argomento abbiamo già chiarito i contenuti della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in caso di interventi edilizi che vanno in edilizia libera. Ricordiamo che in questi casi, è necessario indicare:

  • i dati anagrafici del contribuente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);
  • la dichiarazione di consapevolezza sulle sanzioni previste e sulla decadenza dei benefici ai sensi degli artt. 75 e del DPR n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni;
  • gli estremi catastali dell’immobile (foglio, particella, subalterno e categoria);
  • la data di inizio dei lavori;
  • una dichiarazione che gli interventi rientrano tra quelli previsti per la fruizione della detrazione fiscale.

 

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