L’emergenza coronavirus crea incertezze per i professionisti che lavorano nei cantieri, come direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Nei cantieri, infatti, l’applicazione del DPCM 11 marzo 2020 risulta essere più problematica in quanto solo in minima parte è possibile svolgere le attività da remoto.
A questo proposito, la Rete delle Professioni Tecniche (RPT) ha suggerito di seguire un protocollo operativo che ha esposto in una lettera inviata al Premier Giuseppe Conte, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e al Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.
La RPT rileva che il DPCM non prevede espressamente la sospensione delle attività produttive connesse alla realizzazione di un’opera ma solo di quelle che possono essere assimilate alle attività di un “reparto aziendale non indispensabile alla produzione”. Tutte le altre attività di cantiere, dunque, possono proseguire, ed in particolare quelle che hanno attinenza a specifiche situazioni di urgenza o di gestione dell’emergenza (edilizia ospedaliera, infrastrutture strategiche, opere legate alla ricostruzione post sisma).
Per i professionisti tecnici, quindi, non esistono obblighi generalizzati di sospensione delle attività di cantiere, anche se sarebbe utile condividere con tutti gli attori del processo la possibilità di una loro interruzione per il tempo di cogenza del DPCM 11 marzo 2020.
In questo contesto, è fondamentale il lavoro di direttore lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che sono figure direttamente legate alla predisposizione, prescrizione e controllo di procedure idonee ad attivare forme di contenimento del contagio nel cantiere.
Di conseguenza, RPT ha suggerito di attenersi al seguente protocollo operativo:
– attivare un confronto tra i soggetti professionali coinvolti, i rappresentanti della Stazione Appaltante, pubblica o privata, i rappresentanti dell’Impresa esecutrice per valutare le condizioni che siano eventualmente di ostacolo ad una chiusura del cantiere fino al termine di validità del Dpcm 11 marzo 2020, verbalizzandone gli esiti e ripetendo questa operazione almeno due volte nel periodo di cogenza del Decreto;
– valutata la possibilità, opportunità, necessità di proseguire i lavori, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), dopo avere acquisito dell’impresa la valutazione del rischio riferita all’emergenza in essere, predispone una procedura volta ad integrare il PSC;
– tale procedura deve essere illustrata all’Impresa esecutrice cui spetta l’obbligo di informare e formare le maestranze circa i rischi generali di contagio e, soprattutto, circa l’importanza di assumere, fuori dall’orario di lavoro, comportamenti coerenti con le indicazioni del Governo e delle autorità sanitarie;
– il Direttore dei Lavori, assume la procedura del CSE ed annota gli eventuali impatti che l’adozione dei suddetti provvedimenti può avere sui costi, la programmazione, gestione, esecuzione, ecc. delle opere;
– laddove l’adozione dei provvedimenti prescritti dal CSE non permettesse l’esecuzione di una specifica attività, ovvero ad assicurarne la qualità e la corrispondenza alle prescrizioni di progetto, il Direttore dei Lavori ne dispone la sospensione e procede a riprogrammare le attività di cantiere compatibili con le prescrizioni del CSE.
Anche l’Associazione di intesa sindacale degli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti Italiani (Inarsind) ha espresso la propria opinione sulla sicurezza nei cantieri e sui compiti dei professionisti coinvolti.
Inarsind sottolinea che, a fronte delle difficoltà di attivare per un cantiere le condizioni indicate dal DPCM, è possibile ritenere legittimo il ricorso all’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e procedere, per iniziativa del direttore dei lavori o del R.U.P. alla legittima sospensione dei lavori.
Tuttavia, Inarsind fa notare che non è possibile disconoscere gli obblighi contrattuali di propria competenza, né quelli legati alla necessità di concludere i lavori e i relativi procedimenti amministrativi entro tempi certi, specie se in pendenza di un finanziamento sovraordinato rispetto alla Stazione Appaltante.
Si rende necessario, pertanto, salvaguardare sia le eventuali azioni legittime intraprese dai professionisti, dai responsabili del procedimento o dalle imprese appaltatrici che i finanziamenti in corso.
Per questo, Inarsind ritiene indispensabile un intervento normativo che:
– riconosca nelle attuali, le condizioni tali da richiedere il ricorso all’art. 107 del D. Lgs. 50/2016;
– dia atto che, nelle condizioni date, vengono differiti tutti i termini di consegna degli atti e degli adempimenti che competono al D.L., al Collaudatore e al C.S.E., compresi gli obblighi di numero di sopralluoghi minimi per le rispettive attività, siano essi stati definiti dalle procedure di gara, indicati nel disciplinare di incarico, nei capitolati speciali d’appalto o nel D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
– preveda adeguate proroghe per la rendicontazione dei lavori eseguiti mediante finanziamento, sia esso ottenuto da Province, Regioni, dallo Stato.
Infine, Inarsind segnala la necessità che gli Uffici della P.A., nel corso di questa contingenza, non trascurino gli adempimenti a cui è possibile dare corso in modalità completamente informatica e che possono essere svolte in modalità a distanza, quali ad esempio il pagamento delle parcelle a professionisti e dei lavori eseguiti alle imprese.
Sulla questione della sicurezza nei cantieri si è espressa anche l’associazione dei costruttori edili di Milano, Lodi, Monza e Brianza (Assimpredil Ance) in una lettera scritta al Governo.
Secondo l’associazione dei costruttori, in un cantiere avviene uno straordinario movimento di mezzi, attrezzature, prodotti e persone che tutti i giorni raggiungono luoghi di lavoro diversi. L’organizzazione di un cantiere, quindi, è poco compatibile con le indicazioni del DPCM.
Per queste ragioni, il sistema Associativo lombardo ha chiesto al Governo e a tutte le Istituzioni un provvedimento generale di sospensione dei lavori edili, non ritenendo possibile garantire nei cantieri la sicurezza delle maestranze nel rispetto della salute pubblica, considerata altresì la difficoltà di adattare indicazioni teoriche, dettate genericamente per tutti i settori, alle specificità dell’attività edilizia.
Anche ASSISTAL, l’Associazione nazionale Costruttori di Impianti, Servizi di Efficienza Energetica ESCo e Facility Management, ha indirizzato una lettera al Governo per richiedere la sospensione dei cantieri poiché le misure, seppur condivisibili al fine di contenere la diffusione del virus Covid-19, risultano, allo stato attuale, di difficile applicazione nell’ambito dei cantieri.
Secondo l’associazione, il provvedimento dovrebbe includere quelle misure che permettano alle imprese di gestire la sospensione, sia per quanto attiene la forza lavoro con un’estensione della cassa integrazione, sia per gli aspetti finanziari e di liquidità, con una sospensione di tutti gli adempimenti e di tutte le altre scadenze previste, nonché il pagamento immediato alle imprese dei corrispettivi fino alla data di sospensione dei cantiere, per garantire alle medesime l’opportuna liquidità.
Inoltre, è necessario prevedere un accesso al credito nei confronti delle banche con forme fortemente agevolate.