L’ANCE aggiorna la guida “Sismabonus sull’acquisto di unità immobiliari antisismiche” alla luce delle ultime modifiche intervenute in relazione alle modalità applicative della disciplina (cfr. Legge di Bilancio 2020, Risposte dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 16 gennaio 2020 e n. 70 del 20 febbraio 2020, DM n. 24 del 9 gennaio 2020).
In particolare, il vademecum tiene conto delle novità apportate:
Nel documento, che contiene un inquadramento normativo della detrazione, sono indicate le modalità per accedere alla detrazione e le opzioni del suo utilizzo, anche in caso di cessione del credito d’imposta.
Si ricorda che il “Sismabonus acquisti” è un’agevolazione che consente all’acquirente di unità immobiliari antisismiche, site nei Comuni in zona a rischio sismico 1, 2 e 3[2], di detrarre il 75% o l’85% del prezzo di vendita, purché l’unità sia ceduta, entro i 18 mesi dalla fine lavori, dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che vi abbia effettuato interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica[3], ove consentito.
Attualmente, l’acquirente di unità immobiliari antisismiche che ha diritto al beneficio può seguire due strade:
Il dossier tiene conto dell’incentivo previsto dall’art. 7 del cd. “Decreto Crescita” (i cui primi chiarimenti giungono dalla Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 70 del 20 febbraio 2020), che, nell’ottica di un rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, di un suo efficientamento energetico e di sua una messa in sicurezza antisismica, prevede, a favore delle imprese di costruzione e ristrutturazione, il pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura di 200 euro ciascuna.
L’ANCE sta intervenendo presso le competenti sedi per pervenire, in tempi brevi, alla proroga del termine del 31 dicembre 2021, ai fini dell’applicazione dei benefici fiscali per l’acquisto di unità immobiliari antisismiche ed efficienti energeticamente, tenuto conto dei tempi necessari per portare a termine le operazioni di demolizione, ricostruzione e vendita delle singole unità immobiliari.
[1] In tale risposta, l’Agenzia delle Entrate conferma che il Sismabonus acquisti può essere riconosciuto anche per l’acquisto di unità immobiliari derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione che comportino un aumento volumetrico dell’edificio preesistente, se le norme urbanistiche lo consentono.
[2] Come noto, il Decreto legge 34/2019 (cd. Decreto Crescita), convertito con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n.58, ed entrato in vigore il 1° maggio 2019, ha esteso il Sismabonus acquisti, sino a quel momento fruibile solo nelle zone a rischio sismico 1, anche alle zone 2 e 3.
[3] Art. 16, comma 1-septies, del DL 63/2013 convertito con modifiche nella legge 90/2013.