E’ stato istituito dall’ANPAL, con il decreto n. 52/2020, l’ “IncentivO Lavoro” (IO Lavoro) la cui gestione sarà affidata all’INPS, nel limite complessivo di spesa pari a euro 329.400.000,00.
Tale incentivo sarà riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumano, dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2020, su tutto il territorio nazionale, persone disoccupate[1] di età compresa tra i 16 e i 24 anni e con 25 anni di età e oltre, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi[2], che non abbiano avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro.
Lo stesso sarà riconosciuto in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e con contatti di apprendistato professionalizzante, nonché in caso di contratti di lavoro a tempo parziale[3], e in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato. Sarà, invece, escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.
L’incentivo spetterà laddove la sede di lavoro, per la quale l’assunzione viene effettuata, sia ubicata nelle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), nelle regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.
L’importo dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di assunzione, nel limite massimo di euro 8.060 su base annua, per ogni lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.
L’incentivo, che dovrà essere fruito alternativamente nel rispetto del regime degli aiuti “de minimis”[4] e, oltre i limiti previsti, alle condizioni dell’art. 7 del decreto stesso, dovrà essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2022.
Per quanto non riportato nella presente si rinvia al decreto allegato.
[1] Art. 19 del D.Lgs n. 150/2015 e art. 4, co. 15-quater del D.L. n. 4/2019
[2] Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 17/10/2017
[3] In tal caso il massimale sarà proporzionalmente ridotto
[4] Regolamento UE n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”