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Circolari, Lavori Pubblici

Appalti pubblici: il MIT si esprime sul calcolo della soglia di anomalia

29 Ottobre 2019
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Al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti, il MIT ha emanato una circolare, contenente alcune indicazioni per le stazioni appaltanti sulle modalità operative di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso (D.G. per la regolazione e i contratti pubblici, circolare n. 8 del 24 ottobre 2019).

Nella circolare sono sviluppati esempi di calcolo a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 ovvero inferiore a 15).

In particolare, per quanto riguarda il metodo applicabile laddove vi siano almeno 15 offerte ammesse, viene chiarito un passaggio rimasto fin ad ora poco chiaro, oggetto di attenzione anche da parte del giudice amministrativo, e si prevede che la detrazione da applicare sulla somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui all’art. 97, co. 2, lett. c), deve essere calcolata in valore assoluto.

Pertanto, seguendo l’esempio del MIT, alla soglia da decrementare (che si ipotizza pari a 15,761), si applica il decremento (che si ipotizza pari a 0,876) in valore assoluto e non percentuale, utilizzando la seguente formula: 15,761 – 0,876 = 14,885, e ottenendo così la soglia di anomalia (pari a 14,885).

La soluzione è coerente con quanto auspicato dall’ANCE, che, nelle more di un definitivo intervento sul punto, aveva già adottato tale interpretazione nel Vademecum “Calcolo della soglia di anomalia” (sui cui vedasi NEWS ID 36824 del 30 luglio 2019), sollecitando peraltro il Ministero a fornire un definitivo chiarimento in tal senso.

Nel testo sono altresì presenti due novità.

Infatti, il MIT stabilisce la necessità “che nel bando di gara … siano fissate le modalità per la formulazione dei ribassi percentuali delle offerte da parte degli operatori economici e il numero di cifre decimali dopo la virgola che saranno prese in considerazione ai fini delle operazioni di calcolo della soglia di anomalia”.

Inoltre, nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 15, viene esplicitata la variazione della metodologia di calcolo connessa al valore risultante dal rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, al netto del taglio delle ali, ossia il valore denominato “R”.

In particolare, il MIT “ritiene che tale valore (R) debba essere considerato senza arrotondamenti o troncamenti e, come tale, verificato se risulti inferiore, pari o superiore a 0,15”.

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