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Circolari, Fiscalità

Cessione del credito da Ecobonus su singole unità – istituito il codice tributo

28 Agosto 2019
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Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite F24, dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni spettanti per gli interventi di risparmio energetico eseguiti su singole unità immobiliari.
Con la Risoluzione n.74/E del 5 agosto 2019, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha fornito il codice tributo necessario per la fruizione in compensazione delle quote annuali dei crediti corrispondenti alla detrazione da Ecobonus per interventi effettuati su singole unità immobiliari che siano stati ceduti ai fornitori che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti privati, secondo quanto disposto dall’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del DL 63/2013[1].
Si ricorda che con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 100372 del 18 aprile 2019, sono stati definiti gli adempimenti necessari per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2018 e nel 2019, per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari.
In tema di cessione del credito è stato confermato quanto già precisato, a livello generale, nelle CM 11/E/2018 e 17/E/2018.
Di conseguenza, come noto,il credito può essere ceduto a favore dei seguenti soggetti:
–       i fornitori che hanno realizzato gli interventi;
–       altri soggetti privati (persone fisiche anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione;
–       gli intermediari finanziari e gli istituti di credito, ma limitatamente all’ipotesi di cessione effettuata dai soggetti ricadenti nella cd. “no tax area”.
Il credito ceduto utilizzabile in compensazione è quello risultante dalle comunicazioni effettuate dal soggetto cedente all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità indicate dal Provvedimento del 18 aprile 2019 sopra citato (comunicazione dei dati necessari all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese tramite l’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure utilizzando il Modulo allegato al Provvedimento stesso da inviare tramite PEC o presentare presso uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate).
Per poter utilizzare il credito in compensazione, è necessario che il cessionario proceda all’accettazione del credito medesimo tramite le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
A decorrere, dal 20 marzo[2] dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, il cessionario che non decida di cedere il credito a un altro soggetto collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione, potrà utilizzarlo in compensazione con le imposte e contributi dovuti, tramite il modello F24 “telematico” ripartendolo in 10 quote annuali costanti.
Per compilare il modello F24 e utilizzare i crediti in compensazione l’Agenzia delle Entrata ha indicato il seguente codice tributo:
·       “6890”, denominato “ECOBONUS – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni”
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

 


[1] Convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013. Si ricorda che l’estensione della possibilità di cessione del credito anche agli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus effettuati sulle singole unità immobiliari è stata introdotta dall’art.1, co. 3, lettera a), nn. 5 e 9, della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).
[2]Come stabilito dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 100372 del 18 aprile 2019, il credito corrispondente alla detrazione relativa alle spese sostenute nel 2018 può essere utilizzato in compensazione a decorrere dal 5 agosto 2019.
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