L’art. 1, comma 20, lettera h) del D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, ha apportato importanti modifiche alla disciplina prevista dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), relativa ai contratti sottosoglia.
Diversamente da quel che inizialmente in molti hanno pensato, nella versione attuale dell’art. 36 del Codice dei contratti è previsto l’utilizzo dell’affidamento diretto “puro” esclusivamente per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro. Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro è stato, invece, utilizzato (impropriamente) il termine “affidamento diretto” nonostante la norma preveda una procedura a metà tra l’affidamento diretto e la procedura negoziata.
La nuova versione dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti prevede che le stazioni appaltanti possano procedere “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affida-mento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati“.
Considerato che l’affidamento diretto “puro” presuppone un rapporto fiduciario per il quale non è necessaria la consultazione di altri operatori, l’affidamento previsto dalla lettera b) non si può definire propriamente “diretto” perché proviene a valle di una consultazione o indagine di mercato e la valutazione di 3 preventivi per i lavori e 5 operatori economici per i servizi e le forniture.
Cosa diversa avviene per gli affidamenti di importo superiore a 150.000 euro che utilizzano la procedura negoziata fino ad 1 milione di euro e la procedura aperta oltre. In particolare, la nuova versione dell’art. 36 prevede: